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15 Aprile 2026
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Il Consiglio di Stato “bacchetta” il Comune di San Giovanni a Piro

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Il Consiglio di Stato “bacchetta” il Comune di San Giovanni a Piro

Il Consiglio di Stato condanna il Comune di San Giovanni a Piro e boccia la delibera n.22 del 24 luglio 2010 che “appare affetta dal vizio di violazione dell’art.78 TU enti locali e dell’art.21 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale”. Cercheremo di ricostruire i fatti riportando le tappe e le date fondamentali che hanno portato a questa decisione.
24 luglio 2010: nomina dei membri esperti per la commissione per il paesaggio prevista dall’art.41, comma 2, della legge regionale n.16/2004.
28 ottobre 2010 Notificato al comune di San Giovanni a Piro il ricorso al TAR Campania sezione di Salerno dalla dott.ssa Monica Marando, contro il comune stesso e nei confronti del sig. Cangiano Osvaldo e della dott.ssa Elvira Bellotti. Si chiede “l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione e l’adozione di idonee misure cautelari” della delibera di Consiglio Comunale n. 22 del  24.07.2010, nella parte in cui fra i quattro membri della commissione è stato designato il sig. Cangiano e l’architetto Bellotti. Il primo apparentemente ineleggibile in quanto privo di idoneo titolo di studio ( titolare di Terza media) e pertanto sprovvisto di qualificate competenze tecnico scientifiche; la seconda incompatibile perchè eletta con la partecipazione al voto di un consigliere suo parente entro il quarto grado.
23.11.2010: Il comune di San Giovanni a Piro si è costituito in giudizio contro l’architetto Marando attraverso l’avv. Francesco Lanocita dichiarando che il suo ricorso era improcedibile ed inamissibile.
25.11.2010 Discussione del ricorso innanzi al TAR per la richiesta di sospensiva.Il TAR con Ordinanza n. 1084/2010 respinge l’istanza cautelare dall’architetto Marando senza darne la motivazione obbligatoria.
Nel Febbraio 2011 la dott.ssa Marando propone, attraverso gli avvocati Brancaccio e D’Angiolillo, ricorso in appello al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del TAR CAMPANIA- Salerno, II n. 1080 del 26.11.2010 e chiede l’accoglimento dell’istanza cautelare in I grado.Il ricorso in appello viene notificato al Comune di San Giovanni a Piro che si costituisce contro, attraverso l’avv. Lanocita.Il Consiglio di stato fissa l’udienza di appello per il 01.03.2011 ed emette la relativa ordinanza n. 00995/2011 in data 02.03.2011 accogliendo l’Appello e “per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado” ritenendo che la delibera n. 22 del 24.07.2010 “appare affetta dal vizio di violazione dell’art. 78 TU enti locali e dell’art. 21 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale in relazione alla proclamazione e nomina dei componenti della commissione consultiva in materia ambientale” e condanna il Comune a pagare, salvo accollo definitivo, le spese del giudizio cautelare che ammontare a tremila euro.Nel mese di marzo l’ordinanza è stata notificata all’Amministrazione Comunale che dovrà determinarsi in merito.

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