29 Ottobre 2025

Silenzio assenso e permesso di costruire: il Tar Campania chiarisce i termini dell’inerzia comunale

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Silenzio assenso e permesso di costruire: il Tar Campania chiarisce i termini dell’inerzia comunale

È destinata a segnare un nuovo capitolo nella regolamentazione edilizia la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale di Campania, sezione di Napoli, con la sentenza n. 6226/2025, resa in data 17 settembre 2025. Con essa, il TAR ribadisce che, quando il Comune non adotta il provvedimento conclusivo nei termini previsti dall’D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) ‑ art. 20, comma 8 –, è configurabile la formazione del permesso di costruire per silenzio‐assenso. 

Il caso concreto

La vicenda trae origine da una istanza presentata da un privato al Comune (in Campania) per il rilascio di un permesso di costruire per ampliamento fino al 20% ai sensi della legge regionale Campania n. 19/2009. Decorso ampiamente il termine istruttorio senza alcun provvedimento o comunicazione da parte dell’amministrazione, la parte ha diffidato il Comune “a provvedere” o, in alternativa, a rilasciare l’attestazione del decorso del termine ai sensi dell’art. 20, comma 8, del DPR 380/2001. 

Il Comune, costituitosi in giudizio, aveva eccepito la inammissibilità del ricorso per mancanza della prova del titolo di proprietà dell’immobile. Il TAR ha rigettato tale eccezione, ritenendo che la ricorrente avesse fornito idonea delega da parte dei comproprietari e che l’amministrazione non avesse contraddetto con elementi sufficienti. 

Principi affermati dalla sentenza

Il TAR Campania ha deciso che:

  • Il termine previsto dall’art. 20 del DPR 380/2001 (che stabilisce che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo … si intende formato il silenzio‐assenso”) è operativo e vincolante. 
  • L’amministrazione comunale non può assumere un atteggiamento meramente dilatorio: in caso di inerzia la formazione del titolo abilitativo tacito è automatica, salvo la sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici o culturali che giustifichino un diniego motivato. 
  • L’ufficio comunale competente (ad esempio lo Sportello Unico per l’Edilizia) è tenuto a rilasciare, su richiesta dell’interessato entro 15 giorni, una attestazione del decorso del termine ai sensi del comma 8. 
  • In caso di mancato adempimento, il TAR ha ordinato al Comune di provvedere entro un termine (solitamente 30 giorni), nominando un commissario ad acta e segnalando l’eventuale danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti. 

Impatti pratici per amministrazioni e privati

Per i comuni, la decisione rappresenta un richiamo all’efficienza: l’inerzia nella gestione delle pratiche edilizie non è più solo un problema amministrativo, ma può produrre titoli abilitativi taciti, con conseguenze in termini contabili e di responsabilità.

Per i privati, la pronuncia rafforza lo strumento del silenzio‑assenso come tutela giuridica quando la pubblica amministrazione non provvede nei termini, offrendo certezza del titolo e possibilità di avviare i lavori. Tuttavia, occorre sempre verificare la presenza di eventuali vincoli che impediscano comunque l’efficacia automatica del titolo.

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