La Sentenza della Suprema Corte, depositata il 23 dicembre 2025, si è pronunciata in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, con specifico riferimento al delitto di esercizio arbitrario di una professione. In essa la Corte ha confermato la configurabilità del reato nel caso di attività di conduttore per la pesca locale esercitata in assenza del prescritto titolo abilitativo, revocato, indicando con chiarezza i criteri di valutazione per l’integrazione della fattispecie di reato.
L’esercizio arbitrario di una professione (art. 348 c.p.) è configurabile quando un soggetto svolge un’attività riservata a chi è munito del titolo abilitativo previsto, pur avendo avuto tale titolo in passato, ma venuto meno (ad esempio per revoca), creando così un profilo di pericolo per l’ordine giuridico e gli interessi tutelati dallo Stato. La Corte, in questo caso concreto, ha ribadito che non è necessario che la condotta abbia arrecato un danno economico o patrimoniale immediato: la violazione di norme speciali di settore (come quelle per la pesca locale) e l’assenza del titolo abilitativo costituiscono di per sé elemento sufficiente per la punibilità.
Un punto di novità rispetto alla giurisprudenza precedente riguarda l’interpretazione dell’ambito applicativo del citato articolo e il suo rapporto con la nozione di professione. In passato, la Corte si era già occupata di definire i confini dell’esercizio abusivo di una professione, precisando che la norma punisce l’esercizio senza titolo abilitativo statuale e non ogni violazione di obblighi accessori o incompatibilità (così come da orientamenti consolidati sulla materia).
La recente pronuncia conferma in modo inequivocabile che, quando venga meno il titolo professionale, anche l’ordinaria attività svolta rientra nell’illecito penale, indipendentemente dall’assenza di ulteriori profili soggettivi di pericolo o di continuità dell’attività.
Emerge altresì un rafforzamento del principio di legalità e di tutela dell’ordine pubblico, per cui l’assenza del titolo abilitativo si pone come elemento oggettivo sufficiente per la configurabilità del delitto, senza necessità di dimostrare un concreto pregiudizio per la collettività o i terzi. Ciò si discosta, in termini logici, da interpretazioni più restrittive che in passato avevano posto particolare enfasi su criteri quali continuità, onerosità e organizzazione dell’attività per integrare l’illecito penale.
La sentenza, dunque, ribadisce e chiarisce l’ambito di operatività della norma, eliminando margini interpretativi che potevano portare a esiti divergenti nelle corti di merito e rappresenta un contributo giurisprudenziale importante nella lotta contro le condotte abusive che sottraggono le attività professionali alla disciplina legale e all’albo previsto dallo Stato, con un’attenzione particolare alle attività che incidono sulla tutela dell’interesse pubblico e della sicurezza giuridica.
FOTO D’ARCHIVIO


