16 Gennaio 2026

Tracciabilità dei rifiuti, meno obblighi per imprese e professionisti: cosa prevede la legge

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Tracciabilità dei rifiuti, meno obblighi per imprese e professionisti: cosa prevede la legge

Novità importanti sul fronte della tracciabilità dei rifiuti. Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, il legislatore è intervenuto sull’articolo 188-bis del decreto legislativo 152/2006, riscrivendo il comma 3-bis e chiarendo in modo puntuale chi è obbligato e chi è escluso dall’iscrizione al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Chi deve iscriversi al RENTRI

Restano obbligati all’iscrizione:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • per i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati all’articolo 189, comma 3, del Testo unico ambientale.

Le esclusioni dall’obbligo di iscrizione

La riforma introduce e ribadisce alcune esclusioni esplicite. Non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI:

  • i Consorzi e i sistemi di gestione, individuali o collettivi, previsti dall’articolo 237, comma 1;
  • i produttori di rifiuti ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6.

Entrando nel dettaglio, rientrano nell’articolo 190, comma 5:

  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);
  • limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti, già in precedenza esclusi.

Resta però un punto fermo: le imprese che trasportano i propri rifiuti continuano ad essere tenute all’iscrizione solo se obbligate in quanto produttori, e non per la sola attività di trasporto in conto proprio.

Per quanto riguarda invece l’articolo 190, comma 6, sono esclusi:

  • gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che svolgono attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (come parrucchieri, estetisti e tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, inclusi aghi, siringhe e oggetti taglienti con codice EER 18.01.03*;
  • i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa.

Cosa devono fare gli operatori già iscritti

Gli operatori che rientrano nelle categorie ora escluse e che risultano già iscritti al RENTRI devono presentare una pratica di cancellazione attraverso l’area operatori del portale. In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria, con tutti gli adempimenti conseguenti.

FIR cartaceo: l’ultimo promemoria

Infine, attenzione a un aspetto operativo: i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono comunque tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per poter produrre, vidimare e gestire il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a partire dal 13 febbraio 2025.

Un passaggio normativo che punta a semplificare, ma che richiede attenzione per evitare errori formali e sanzioni. In materia ambientale, come spesso accade, la differenza la fa il dettaglio.

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