22 Gennaio 2026

Strade fantasma nel Cilento, la Corte dei conti conferma il maxi danno: respinti i ricorsi

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Strade fantasma nel Cilento, la Corte dei conti conferma il maxi danno: respinti i ricorsi

La vicenda giudiziaria legata all’inchiesta “Strade Fantasma” registra un passaggio decisivo. La sezione centrale d’Appello della Corte dei conti ha respinto i ricorsi presentati da due ex dipendenti della Provincia di Salerno, confermando nel merito le responsabilità già accertate in primo grado sul presunto danno erariale. Accolto solo in parte l’appello relativo alla posizione dell’istituto di credito coinvolto, con una riduzione della sanzione economica a carico di BPER Banca, già Banca della Campania, che all’epoca operava come tesoriere dell’ente di Palazzo Sant’Agostino.

La vicenda giudiziaria affonda le sue radici in una denuncia presentata dall’allora sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, figura simbolo della lotta alla criminalità e della tutela del territorio. Vassallo venne assassinato il 5 settembre 2010 in un agguato rimasto, a distanza di anni, senza colpevoli e senza un movente ufficialmente accertato dalle autorità giudiziarie.

Il procedimento trae origine dalla sentenza n. 430 del 2024 con cui la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei conti aveva quantificato un danno erariale pari a 6 milioni e 362mila euro. Secondo quanto ricostruito dai giudici contabili, la Provincia di Salerno avrebbe subito il pregiudizio finanziario tra il 13 febbraio 2007 e l’8 settembre 2009.

Al centro dell’inchiesta le condotte di tre dipendenti provinciali che, con ruoli differenti, avrebbero concorso alla predisposizione di 36 mandati di pagamento. I fondi erano destinati a cinque società private, tutte riconducibili allo stesso imprenditore, oltre che all’allora Banca della Campania, incaricata di eseguire materialmente le operazioni. I pagamenti riguardavano lavori pubblici risultati, dagli accertamenti, mai realizzati oppure già liquidati in precedenza.

Con la decisione dell’Appello, l’impianto accusatorio viene dunque sostanzialmente confermato, consolidando le conclusioni raggiunte in primo grado sul presunto sperpero di risorse pubbliche, mentre viene rideterminata in senso riduttivo la sanzione a carico dell’istituto bancario coinvolto.

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