Con l’ordinanza citata, la Suprena Corte è tornata a pronunciarsi su un tema delicato e spesso fonte di contenzioso: la risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di morte del coniuge legalmente separato, soffermandosi in particolare sulla nozione di danno presunto e sui relativi oneri probatori. La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la separazione personale dei coniugi non recide automaticamente il vincolo affettivo e, pertanto, non esclude in via assoluta il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Tuttavia, essa incide in modo significativo sulla presunzione dell’esistenza del pregiudizio.
A differenza di quanto avviene nel matrimonio pienamente in essere, la morte del coniuge separato non genera un danno “in re ipsa”. Secondo i giudici di legittimità, il danno non patrimoniale non può considerarsi presunto per il solo fatto del pregresso vincolo coniugale. La separazione, specie se protratta nel tempo o accompagnata da una cessazione stabile della comunione materiale e spirituale, impone al superstite di fornire una prova concreta della persistenza di un legame affettivo significativo.
In altri termini, il danno va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni semplici, valorizzando elementi quali la frequenza dei rapporti, l’assistenza morale o materiale reciproca, la progettualità residua o l’assenza di una conflittualità radicale.
L’ordinanza chiarisce inoltre le conseguenze sul piano processuale: il giudice di merito non può liquidare automaticamente il danno applicando le tabelle risarcitorie previste per i coniugi non separati, ma deve procedere a una valutazione individualizzata, calibrando l’entità del risarcimento sulla reale consistenza del rapporto.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a evitare automatismi risarcitori, riaffermando che la tutela del danno non patrimoniale richiede sempre un accertamento in concreto del pregiudizio subito. Un approccio che, pur non negando dignità giuridica ai legami affettivi “residui”, esige rigore probatorio e coerenza con la funzione compensativa del risarcimento.



