8 Febbraio 2026

Riciclaggio e intestazione fittizia anche su beni di provenienza lecita: tempi duri per i prestanome

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Riciclaggio e intestazione fittizia anche su beni di provenienza lecita: tempi duri per i prestanome

Con qusta pronuncua la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema, tutt’altro che marginale, dell’intestazione fittizia di beni e dei suoi rapporti con il reato di riciclaggio, offrendo una lettura che amplia in modo significativo l’area di operatività della fattispecie incriminatrice.

Il punto centrale della pronuncia risiede nell’affermazione secondo cui la natura lecita delle risorse utilizzate per l’acquisto del bene non è, di per sé, sufficiente a escludere il riciclaggio, qualora l’operazione sia funzionalmente diretta a ostacolare l’identificazione della reale titolarità o disponibilità del bene stesso.

Ciò che rileva, dunque, non è soltanto l’origine del denaro, ma la finalità dissimulatoria dell’operazione.
Secondo la Suprema Corte, il reato di riciclaggio può configurarsi anche quando il bene venga acquistato con capitali leciti, se l’intestazione a soggetti terzi, “spesso meri prestanome”, risponde all’esigenza di schermare il patrimonio reale dell’autore, sottraendolo a controlli, sequestri o misure ablative.
In tale prospettiva, l’elemento oggettivo del reato è integrato dall’idoneità dell’operazione a creare un ostacolo concreto all’accertamento della provenienza o della destinazione del bene, indipendentemente dalla liceità della fonte economica.

La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla sostanza economico-giuridica delle operazioni patrimoniali, privilegiando l’analisi della funzione concreta rispetto a una valutazione meramente formale. L’intestazione fittizia viene così letta come uno strumento tipico di alterazione della trasparenza patrimoniale, idoneo a integrare la condotta penalmente rilevante.
Professionisti, imprenditori e privati devono essere consapevoli che la liceità del denaro non costituisce uno “scudo automatico”, qualora l’assetto negoziale sia costruito per occultare il reale dominus del bene.

La decisione conferma, ancora una volta, la vocazione del reato di riciclaggio a tutelare non solo l’ordine economico, ma anche la tracciabilità e la trasparenza dei flussi patrimoniali.

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