Una pronuncia di grande rilievo che riguarda l’ambito del diritto di difesa nel processo penale, in particolare la possibilità, o meglio l’impossibilità per l’avvocato d’ufficio, di nominare un consulente tecnico a spese dello Stato nei casi specifici disciplinati dall’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale.
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui la Corte d’Assise di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina che, pur consentendo alle parti private processuali di nominare consulenti tecnici a spese dell’erario qualora sia stata ammessa una perizia, non prevede analoga possibilità per chi è assistito da difensore d’ufficio e non sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, per i processi “in absentia”, quando l’imputato non è presente e non può essere informato del procedimento, la normativa vigente costringe il difensore ad affrontare di tasca propria gli oneri per la nomina di un esperto, senza possibilità di anticipazione da parte dello Stato.
La Corte Costituzionale ha dunque esaminato il quadro normativo: l’articolo 225 c.p.p. rinvia alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato (artt. 102 e 107 d.P.R. 115/2002) per quanto riguarda la nomina e l’anticipazione delle spese per consulenti tecnici. Tuttavia, quella disciplina richiede l’ammissione al patrocinio stesso, il che esclude, in mancanza di tale riconoscimento, l’anticipazione dell’onorario del consulente da parte dell’erario per il difensore d’ufficio.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata, evidenziando come la normativa censurata determini una negativa disparità di trattamento tra l’avvocato di parte privata (che può disporre di un consulente tecnico anticipato dallo Stato) e quello d’ufficio, che invece non vede riconosciuto lo stesso diritto, pur nell’esercizio effettivo del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione.
Tale disparità, secondo la Corte, rischia di ledere l’effettività della difesa tecnica e il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost., oltre a comprometterere l’equilibrio del contraddittorio processuale. L’anticipazione delle spese per la nomina di consulenti tecnici – nelle ipotesi in cui la perizia sia necessaria ai fini probatori – non può essere subordinata unicamente alla qualità soggettiva della parte (privata o assistita d’ufficio) o alla sua situazione reddituale, ma deve garantire condizioni realmente paritarie di difesa nel processo penale.




