L’avvocato Simone Labonia ci chiarisce i limiti tra sentore popolare e norme giuridiche, spiegandoci come spesso non vadano d’accordo: soprattutto per il tentato omicidio, laddove l’intenzione pesa più del risultato.
Nel dibattito pubblico capita spesso che episodi di violenza grave vengano etichettati frettolosamente come “tentato omicidio”. Ma dal punto di vista giuridico questa qualificazione non è automatica e richiede presupposti ben precisi, fissati dagli articoli 56 e 575 del Codice penale. Il tentato omicidio si configura quando un soggetto compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a causare la morte di un’altra persona, senza che l’evento letale si verifichi per cause indipendenti dalla sua volontà.
Il cuore della fattispecie non è quindi solo la violenza dell’azione, ma soprattutto il dolo omicidiario: la chiara volontà di uccidere. È proprio questo elemento soggettivo a segnare il confine con reati spesso confusi dall’opinione pubblica, come le lesioni personali gravi o gravissime. Non basta aver provocato ferite serie o aver utilizzato un’arma: occorre dimostrare che l’agente mirasse consapevolmente alla morte della vittima. Tale volontà viene desunta da una pluralità di indici, tra cui il mezzo usato, la parte del corpo colpita, la reiterazione dei colpi, la distanza, le frasi pronunciate durante l’aggressione e il comportamento successivo ai fatti.
Un singolo fendente può integrare il tentato omicidio se diretto, ad esempio, al torace o al collo; viceversa, una violenza prolungata può restare nell’alveo delle lesioni se manca la prova dell’intento letale. La valutazione è sempre concreta e affidata al giudice. Le pene sono severe: il tentato omicidio è punito con una reclusione che può arrivare fino a ventiquattro anni, ridotta rispetto all’ergastolo previsto per l’omicidio consumato, ma comunque espressione della massima tutela della vita umana.
Chiarire questi confini è essenziale per evitare semplificazioni mediatiche. Il diritto penale non si fonda sull’emotività del momento, ma su criteri rigorosi che distinguono tra volontà di uccidere e volontà di ferire. Una distinzione che può apparire sottile, ma che rappresenta uno dei pilastri dello Stato di diritto.




