La Corte di Cassazione interviene su un tema sempre più attuale: il cosiddetto danno mediatico, ossia il pregiudizio all’immagine, alla reputazione e alla vita relazionale di una persona derivante dall’esposizione pubblica di un procedimento giudiziario: il cosiddetto “strepitus fori”.
La Suprema Corte chiarisce che la semplice eco mediatica di un processo non è, di per sé, sufficiente a fondare un diritto al risarcimento. Il clamore giornalistico rappresenta infatti un effetto fisiologico della giustizia esercitata in forma pubblica. Perché possa configurarsi un danno risarcibile è necessario dimostrare un “quid pluris”: la diffusione di notizie inesatte, tendenziose o eccedenti rispetto al contenuto degli atti, oppure modalità comunicative tali da trasformare l’informazione in una vera e propria “gogna mediatica”.
Secondo i giudici di legittimità, il danno mediatico rientra nell’alveo del danno non patrimoniale e richiede una prova rigorosa, anche presuntiva, del concreto pregiudizio subito. Non basta invocare la sofferenza soggettiva o l’imbarazzo sociale: occorre allegare elementi oggettivi, quali la perdita di relazioni professionali, ricadute lavorative, isolamento sociale o compromissione stabile della reputazione.
La Cassazione precisa inoltre che il risarcimento non può fondarsi automaticamente sull’assoluzione o sull’archiviazione del procedimento. L’azione risarcitoria presuppone l’accertamento di una condotta illecita autonoma, ad esempio nella comunicazione istituzionale o nell’attività informativa, e del nesso causale con il danno lamentato.
La pronuncia ribadisce, in definitiva, un delicato equilibrio tra libertà di informazione e tutela della persona: il processo è pubblico, ma la dignità individuale resta un bene primario. Il risarcimento è possibile, ma solo a fronte di una lesione concreta e dimostrata, evitando automatismi che trasformerebbero ogni esposizione giudiziaria in fonte di indennizzo.




