La Suprema Corte ha ribadito un principio di grande rilievo: il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a una persona che, al momento dell’evento lesivo, non era ancora nata, purché il pregiudizio si manifesti dopo la nascita e sia conseguenza diretta del fatto illecito.
La decisione, non disconoscendo l’orientamento ormai consolidato secondo cui la capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1 del Codice civile), non impedisce all’ordinamento di riconoscere tutela a situazioni soggettive che trovino origine nel periodo precedente.
In altre parole, il diritto al risarcimento sorge nel momento in cui il soggetto viene alla luce vivo, mentre il fatto generatore del danno può essersi verificato quando egli era ancora solamente concepito.
La Cassazione evidenzia che ciò che viene protetto non è una capacità giuridica anticipata del nascituro, bensì il diritto, acquisito con la nascita, a ottenere il ristoro per un danno ingiusto che incide direttamente sulla sua persona o sulla sua sfera relazionale.
Il nesso causale tra l’illecito e il pregiudizio subito rappresenta quindi il presupposto essenziale della tutela. Sotto il profilo costituzionale, la pronuncia richiama i principi della Costituzione, che impongono una protezione effettiva dei diritti fondamentali della persona e il pieno risarcimento delle conseguenze derivanti da un comportamento illecito.
Negare il ristoro solo perché il danneggiato non era ancora nato al momento del fatto significherebbe creare un’ingiustificata disparità di trattamento.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che ha già riconosciuto il risarcimento ai figli nati dopo la morte di un genitore causata dall’altrui illecito o ai bambini che abbiano riportato danni derivanti da condotte lesive intervenute durante la gestazione. In tali ipotesi, il danno risarcibile non è meramente eventuale, ma si concretizza con la nascita e con l’effettiva compromissione di diritti costituzionalmente garantiti.
La sentenza conferma quindi un principio di civiltà giuridica: la tutela risarcitoria deve seguire il danno effettivamente patito e non fermarsi a una rigida interpretazione del momento in cui il soggetto acquista la capacità giuridica. L’obiettivo dell’ordinamento è assicurare una protezione piena ed effettiva a chi subisce le conseguenze di un illecito, anche quando tali conseguenze si manifestano soltanto dopo la nascita.












