27 Gennaio 2026

Capaccio Paestum, abusi edilizi in area archeologica: no alla sanatoria

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Capaccio Paestum, abusi edilizi in area archeologica: no alla sanatoria

Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla controversia sulla richiesta di sanatoria per un fabbricato realizzato in località Licinella, nel territorio di Capaccio Paestum, confermando il diniego già pronunciato dal Tar e respingendo l’appello proposto contro il Comune.

La vicenda affonda le radici nel 1979, quando su un terreno privo di titolo abilitativo venne edificato un immobile composto da sei piccoli appartamenti al piano terra, ciascuno con camera, angolo cottura, bagno e corte esclusiva. Nel 1986 la proprietaria presentò al Comune una domanda di concessione edilizia in sanatoria riferita a due unità abitative del complesso, parzialmente ricadenti nella fascia di rispetto dei mille metri istituita a tutela dell’antica città di Paestum dalla legge speciale del 5 marzo 1957, n. 220. Successivamente, gli immobili furono ceduti dagli eredi.

Nel 2000 i comproprietari depositarono presso l’Ufficio condono edilizio del Comune di Capaccio Paestum una documentazione integrativa della domanda presentata nel 1986, fornendo ulteriori elementi a supporto dell’istanza. L’amministrazione comunale, tuttavia, dispose il diniego alla concessione edilizia in sanatoria, ritenendo le opere non sanabili in quanto realizzate all’interno di un’area sottoposta a vincolo archeologico.

Il provvedimento fu impugnato davanti al Tar, con i ricorrenti che contestavano, tra l’altro, l’omessa notifica dell’atto anche al coniuge comproprietario, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e una motivazione ritenuta eccessivamente sintetica. Il tribunale amministrativo ha però giudicato infondato il ricorso, rilevando la legittimità del diniego in ragione dell’insanabilità del manufatto e del pregiudizio arrecato alla fruizione del bene culturale rappresentato dal Parco Archeologico di Paestum, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Secondo il Tar, la finalità della fascia di rispetto è quella di garantire una “cornice di tutela” al sito archeologico, evitando interventi che possano compromettere visuale, decoro, godibilità, valore storico e l’unitarietà tra il complesso antico e il contesto ambientale circostante.

La decisione è stata ora definitivamente confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, che ha respinto l’appello e condannato la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

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