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12 Maggio 2026
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Cassazione, svolta sui rapporti tra coniugi: “Non tutte le somme sono donazioni, possono essere prestiti da restituire”

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Cassazione, svolta sui rapporti tra coniugi: “Non tutte le somme sono donazioni, possono essere prestiti da restituire”

La sentenza della Suprema Corte introduce un rilevante mutamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, con particolare riferimento alle spese sostenute durante il matrimonio a favore dell’altro.
Per lungo tempo, l’orientamento prevalente ha ritenuto che le attribuzioni economiche tra coniugi, specie se inserite nel contesto della vita matrimoniale, fossero assistite da una presunzione di gratuità. In altre parole, si dava per scontato che tali esborsi rientrassero nei doveri di solidarietà coniugale e, quindi, non fossero ripetibili, salvo prova contraria particolarmente rigorosa. Questo schema finiva per porre a carico di chi chiedeva la restituzione un onere probatorio gravoso, spesso difficile da assolvere.
La pronuncia in esame segna un’inversione di rotta. La Corte chiarisce che la presunzione di gratuità non può operare in modo automatico e indiscriminato, soprattutto quando le somme erogate eccedano in maniera significativa i limiti della normale contribuzione alla vita familiare. In tali ipotesi, viene meno l’assunto secondo cui ogni attribuzione patrimoniale sarebbe giustificata dal vincolo coniugale.
Il passaggio più innovativo riguarda proprio il riparto dell’onere della prova: non è più il coniuge che chiede la restituzione a dover dimostrare in modo stringente l’esistenza di un accordo restitutorio, ma spetta piuttosto a chi ha ricevuto le somme provare che esse erano giustificate da finalità di solidarietà familiare. Si assiste dunque a una vera e propria inversione dell’onere probatorio, che ridimensiona la tradizionale tutela accordata alla presunzione di liberalità tra coniugi.
La Corte precisa che il discrimine va individuato nel concetto di “normalità” delle spese rispetto al tenore di vita della coppia e alle concrete modalità della convivenza. Le spese ordinarie, legate al rapporto familiare, restano irripetibili; diversamente, quelle di importo rilevante o destinate a soddisfare interessi esclusivamente personali dell’altro coniuge possono dar luogo a un obbligo di restituzione, in assenza di prova contraria.
La decisione assume una portata dirompente: supera un orientamento consolidato e impone una valutazione più attenta della causa concreta delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi. Ne deriva un rafforzamento della tutela di chi ha sostenuto esborsi significativi, evitando che il richiamo generico ai doveri matrimoniali si traduca in un ingiustificato sacrificio economico.

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