Senza entrare in valutazioni di carattere etico o morale, l’avvocato Simone Labonia ci chiarisce gli aspetti legali della questione.
Per molti cittadini la prostituzione viene automaticamente associata ad un’attività illecita. In realtà, nel diritto italiano, il concetto è molto più complesso: prostituirsi non costituisce di per sé un reato. L’equivoco nasce da decenni di dibattiti morali, da interventi repressivi collegati allo sfruttamento sessuale e da una normativa che distingue nettamente tra esercizio della prostituzione e condotte che la circondano.
La disciplina italiana ruota ancora oggi attorno alla cosiddetta “Legge Merlin”, ovvero la legge n. 75 del 1958, che abolì le case chiuse e pose fine alla regolamentazione statale della prostituzione. La riforma non vietò però la prostituzione in sé. Ciò che il legislatore volle colpire furono invece lo sfruttamento, il favoreggiamento e l’induzione alla prostituzione.
In pratica, una persona adulta che decide liberamente di prostituirsi non commette alcun reato. Non esiste nel codice penale una norma che punisca il mero esercizio della prostituzione. È questo il punto che spesso sfugge all’opinione pubblica.
L’errore nasce soprattutto da tre fattori. Il primo è culturale: per decenni la prostituzione è stata percepita come fenomeno “criminale” per ragioni etiche e sociali, anche se il diritto positivo non la considera tale. Il secondo riguarda la frequente presenza di reati connessi, come tratta di esseri umani, sfruttamento o violenza, che finiscono per sovrapporsi nell’immaginario collettivo alla prostituzione stessa. Il terzo elemento è dato dagli interventi amministrativi dei Comuni, che talvolta introducono ordinanze contro l’adescamento in strada o contro determinate condotte in luoghi pubblici. Tali sanzioni, però, non trasformano automaticamente la prostituzione in reato penale.
La normativa vigente punisce severamente chi trae profitto dall’attività prostitutiva altrui. È reato organizzare, agevolare o sfruttare la prostituzione di altre persone. Analogamente, sono gravissime le ipotesi di tratta, coercizione o prostituzione minorile, disciplinate con pene molto elevate dal codice penale.
Dal punto di vista fiscale e civilistico, inoltre, la prostituzione è stata più volte riconosciuta come attività economicamente rilevante. La giurisprudenza tributaria ha persino affermato che i redditi derivanti possono essere assoggettati a tassazione, proprio perché non provenienti da un’attività penalmente vietata.
Il sistema italiano mantiene, dunque, una distinzione fondamentale: la prostituzione volontaria tra adulti non è reato, mentre è penalmente perseguito tutto ciò che comporta sfruttamento, induzione, violenza o lucro sull’attività altrui. Comprendere questa differenza è essenziale non solo per evitare errori giuridici, ma anche per affrontare il fenomeno con maggiore consapevolezza, distinguendo tra libertà individuale, ordine pubblico e tutela delle persone vulnerabili.












