L’avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.
Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l’altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l’obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.
Una scelta che può apparire conveniente nell’immediato, ma che produce effetti giuridici tutt’altro che trascurabili.
L’assegno divorzile, disciplinato dall’articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.
Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l’accertamento dell’esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l’acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.
Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l’assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell’ex coniuge.
Vi sono poi effetti ancora più importanti.
Il riconoscimento dell’assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.
Analogamente, può consentire l’accesso all’assegno periodico gravante sull’eredità dell’ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.
Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all’assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell’inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Per questa ragione, accettare di concedere un assegno “simbolico” esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un’attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall’altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.
Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.
In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.












