10 Dicembre 2025

Nessuna attenuante negli scippi di lieve entità: la Consulta riconosce la pericolosità sociale del reato

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Nessuna attenuante negli scippi di lieve entità: la Consulta riconosce la pericolosità sociale del reato

La Corte Costituzionale, con la sentenza depositata il 27 novembre 2025, ha stabilito che non è incostituzionale la mancata previsione, per il reato di furto con strappo (c.d. “scippo”), di una specifica attenuante per i fatti di lieve entità. In altre parole: anche quando la condotta concretamente realizzata appaia modesta, non è obbligatorio che la legge consenta una riduzione della pena fino a un terzo.

Il profilo penale della decisione appare chiaramente delineato, ma in questo commento vogliamo approfondire l’aspetto sociale ed i suoi risvolti sulla comunità!

Il giudizio della Corte ha rilevanti implicazioni non solo per i singoli imputati, ma per la collettività. Innanzitutto, conferma una soglia sanzionatoria severa per gli scippi, segnalando come la recidività o il contesto possano determinare rischi seri. Questo ha effetto deterrente: l’idea è che la certezza di una pena significativa possa disincentivare comportamenti predatori nelle aree urbane, contribuendo alla tutela della sicurezza e del senso di protezione dei cittadini.

In secondo luogo, la decisione risponde a una domanda sociale molto concreta: quella della percezione di insicurezza. Lo scippo, anche se sulle cose, implica violenza o intimidazione — spesso improvvise e in contesti pubblici. La scelta di mantenere una soglia alta di punibilità riflette la consapevolezza della Corte circa l’impatto che tali reati, anche “minori”, possono avere sul vivere collettivo: un’aggressione alla persona (direttamente o indirettamente), anche se accompagnata da una sottrazione economica modesta, può generare paura, sfiducia, limitazioni nella libertà di movimento e nel senso di comunità.

Infine, la decisione ha un valore simbolico sul piano della coesione sociale: preserva un equilibrio tra tutela del patrimonio, della persona e della dignità della vittima. Pur riconoscendo che non tutti i casi di furto con strappo hanno pari gravità, la Corte considera che l’espediente di una attenuante automatica per “fatti lievi” in questo reato rischierebbe di indebolire il presidio penale e sociale contro condotte invasive e insicurezze diffuse.

Da un lato, la sentenza ribadisce il principio per cui la modulazione della pena, per avere dignità costituzionale, deve tener conto della struttura normativa del reato e del disvalore globale della condotta. Nel caso del furto con strappo, la configurazione normativa ritenuta “compatta” non lascia margini per attenuazioni automatiche.

Dall’altro lato, resta aperto il dibattito sull’effettiva “proporzionalità sostanziale”: la decisione esclude a priori la lieve entità come attenuante, ma lascia al giudice ordinario la possibilità di valutare eventuali circostanze generiche o attenuanti personali. Il legislatore — qualora ne ravvisasse l’opportunità — potrebbe intervenire per prevedere condizioni di attenuazione più flessibili, compatibili con i principi costituzionali.

In questo senso, la pronuncia rappresenta una pietra miliare nel confronto tra sicurezza, giustizia penale e tutela dei diritti individuali, ma non chiude del tutto la questione: essa lascia aperto lo spazio per un dibattito politico e normativo sul bilanciamento tra rigore repressivo e proporzionalità della pena.

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