21 Febbraio 2026
21 Febbraio 2026

Quella e-mail non l’ho scritta io e anche se l’avessi scritta non conta

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Quella e-mail non l’ho scritta io e anche se l’avessi scritta non conta

La sentenza ha segnato un importante sviluppo giurisprudenziale in materia di valore probatorio delle comunicazioni digitali, in particolare delle e-mail ordinarie (non necessariamente PEC) utilizzate nei rapporti di lavoro. Con questo pronunciamento i giudici romani hanno ribadito e precisato che ciò che si scrive e si invia via e-mail può avere un peso giuridico decisivo, laddove emerga in una controversia tra le parti.

Negli ultimi anni il ricorso alle comunicazioni digitali ha trasformato radicalmente i rapporti lavorativi e la gestione delle relazioni interne a un’organizzazione. Messaggi, commenti, obiezioni o critiche formulati in forma scritta via e-mail possono oggi costituire piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, anche quando siano privi di firma digitale o non inviati tramite posta elettronica certificata. La Corte d’Appello di Roma, richiamando l’art. 2712 del Codice civile e l’orientamento consolidato della Cassazione, ha affermato in modo netto che la semplice natura “non formale” dell’e-mail non ne pregiudica il valore probatorio qualora non venga disconosciuta in modo specifico e circostanziato dalla parte contro cui viene prodotta.

Il caso concreto affrontato dal collegio riguardava un dipendente che, tramite messaggi di posta elettronica aziendale, aveva rivolto ingiurie e insubordinazioni alla propria coordinatrice. In primo grado, la difesa del lavoratore aveva tentato di smontare la contestazione dell’azienda sostenendo che quelle e-mail fossero poco più che “parole su uno schermo” prive di una valenza giuridica effettiva. Tuttavia, la Corte d’Appello ha rigettato questa linea difensiva: anche una e-mail ordinaria costituisce rappresentazione informatica dei fatti, e pertanto può essere utilizzata come mezzo probatorio, a meno che chi la contesta non fornisca elementi oggettivi ed affidabili che ne dimostrino l’inautenticità o la manipolazione.

La Corte ha sottolineato che il semplice disconoscimento generico (“non sono stato io a scrivere”) è insufficiente per privare una comunicazione digitale del suo valore. Chi intende contestarne l’attendibilità deve indicare prove tecniche, anomalie nei metadati, possibili manomissioni o elementi concreti di falsificazione. La decisione pone così l’onere probatorio sul soggetto che nega l’autenticità, non su chi produce la comunicazione, rafforzando la posizione dell’attore che utilizza tipologie di comunicazioni elettroniche come fonte di prova.

Da un punto di vista pratico, questa interpretazione spinge sia i datori di lavoro sia i lavoratori a considerare con estrema attenzione cosa scrivono e come lo scrivono. Una frase impulsiva o un commento poco ponderato nella normale corrispondenza aziendale può non essere più liquidato come un errore occasionale, ma diventare elemento centrale di una contestazione disciplinare, con conseguenze rilevanti per il comportamento del dipendente o per le decisioni manageriali.

Chi utilizza quotidianamente e-mail o chat nei rapporti professionali deve dunque essere conscio che ogni parola può avere un peso specifico nei processi civili e nelle controversie disciplinari, e può determinare effetti giuridici concreti non facilmente eludibili con disconoscimenti generici o mere eccezioni formali.

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