Dagli articoli che sto continuando a leggere sul vostro
 giornale, tutti si lamentano del rumore ma non danno un riscontro in
 decibel.
 Cioè, per stabilire in quali termini si disturba per prima
 cosa è necessario quantificare il livello di rumore oltre il quale si
 crea disturbo.
 Fatto ciò è ovvio che un superamento dei limiti
 determina una sanzione se non corretti.
 Le norme che illustro fanno
 proprio questo, e nelle città (ad es. Milano, Napoli) e nelle zone
 turistiche più rinomate per i locali dedicati alla musica (ad es.
 Rimini) si applicano già da tempo.
 Saluti e a presto
 Riccardo Ciociano
 Inquinamento Acustico – Fare musica rispettando le leggi
 Breve sunto per “profani” sulle regole da applicare per lavorare con la musica
 “consapevolmente”
 ➢ La Legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull’inquinamento acustico", stabilisce che i
 soggetti responsabili dei progetti devono allegare alla domanda di concessione da presentare al
 comune una relazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica
 ambientale, relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 • autostrade, strade extraurbane ed urbane;
 • aeroporti, eliporti;
 • discoteche;
 • impianti sportivi e ricreativi;
 • circoli privati e pubblici;
 • insediamenti industriali;
 • centri commerciali polifunzionali;
 • ferrovie.
 Ed ancora, stabilire il clima acustico delle aree interessate dalle seguenti tipologie di insediamenti
 (in tali casi, lo scopo principale è quello di proteggere gli edifici dalle sorgenti di rumore esistenti):
 • scuole e asili;
 • ospedali;
 • case di cura e di riposo;
 • parchi pubblici;
 • nuovi edifici residenziali prossimi alle opere indicate precedentemente.
 La documentazione da presentare alle autorità competenti deve contenere:
 • classificazione acustica dell’area sulla base della zonizzazione adottata dal Comune, o in
 assenza, in base alla classificazione provvisoria prevista dal DPCM del 1/3/1991;
 • identificazione del livello sonoro attualmente esistente nell’area d’interesse e aree limitrofe,
 attraverso rilievi strumentali;
 • previsione dei livelli sonori attesi nell’area e dintorni a seguito del nuovo insediamento (nel
 caso preveda l’installazione di impianti tecnologici e/o incremento del traffico veicolare);
 • eventuale previsione di opere di mitigazione per impedire il superamento dei limiti di legge
 (sia di zona che differenziale).
 In tabella sono elencata i limiti acustici (in dB(A)) cui attenersi in base alla classificazione acustica del
 territorio Comunale
 DPR 14/11/1997
 Valori limite di
 emissione dB(A)
 Valori limite assoluti
 di immissione dB(A)
 Valori di qualità
 dB(A)
 Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno
 Aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37
 Aree prevalentemente residenziali 50 40 55 45 52 42
 Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47
 Aree di intensa attività umana 60 50 65 55 62 52
 Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57
 Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70
 ➢ Il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti
 acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei
 pubblici esercizi” regolamenta i livelli sonori massimi ammissibili nei luoghi di intrattenimento
 danzante, di pubblico spettacolo, circoli privati in possesso di prescritta autorizzazione, nonché i
 pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora.
 Il Legislatore con questo DPCM intende salvaguardare l’incolumità e la salute dei clienti e
 avventori dei locali interessati.
 Locali interessati
 • Discoteche
 • Locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante
 • Cinema
 • Teatri
 • Pub
 • Circoli privati
 • Bar
 • Supermercati e tutti quei luoghi che utilizzano sistemi di amplificazione e diffusione sonora
 Obblighi del gestore
 Il Gestore, avvalendosi di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 commi 6,7,8 Legge
 26 Ottobre 1995 n° 447), deve verificare se l’impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche
 idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti (art. 4,5,6 D.P.C.M. N° 215).
 I limiti da rispettare all’interno del locale sono:
 • LAeq 95 dB(A)
 • LASmax 102 dB(A)
 All’esterno del locale si devono rispettare i limiti del DPR 14/11/1997 (vedi tabella precedente).
 Responsabilità
 Il soggetto, diverso dal Gestore, che utilizza autonomamente l’impianto, in base ad un titolo di
 godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione
 continuativa o coordinata, risponde in solido con il Gestore della violazione degli obblighi previsti dal
 D.P.C.M. n° 215.
 Sanzioni
 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera agli
 adempimenti di Legge, è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da
 £ 500.000 a £ 20.000.000 (art. 10 comma 3, Legge 447/95). 
 Riccardo Ciociano
 Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 
 Salve, vorrei rispondere in merito al parere dell’esperto che, forse, non ha letto con attenzione gli interventi sul tema.
 In primis, se svolge la sua professione a Marina di Camerota dovrebbe saperlo, i lidi in questione hanno una autorizzazione comunale per restare aperti fino alle 24.00 e non hanno alcun tipo di licenza per svolgere l’attività di discoteca..quindi la violazione delle normative è nel semplice fatto che restino aperti fino alle 4.00 del mattino svolgendo attività di discoteca…superino o meno la normale tollerabilità del suono.
 Per quanto concerne il superamento della normale tollerabilità della musica, è vero purtroppo, e dico purtroppo, l’amministrazione comunale non ha mai provveduto a contattare l’A.R.P.A.C. per gli accertamenti del caso…spero che nella prossima stagione estiva a ciò si provveda..cmq le dico che le finestre della mia abitazione (posta peraltro non vicina ai lidi) di notte tremavano..quindi in base alla sua esperienza faccia un pò lei…poi ribadisco non essendo autorizzati allo svolgimento di tale attività tali strutture sono del tutto mancanti di impianti debitamente insonorizzati e quindi, nell’attesa di un gradito riscontro dell’A.R.P.A.C., mi sento già di poter affermare che superano il limite dei 3 db(A), rispetto al rumore di fondo, considerato dall’orientamento unanime della giurisprudenza come limite alla normale tollerabilità.
 Grazie per lo spazio concesso.
 Lorenza Attanasio


 
