6 Novembre 2025

L’avvocato risponde | Durante un normale controllo un agente ha fotografato il mio documento di riconoscimento: l’ho contestato

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L’avvocato risponde | Durante un normale controllo un agente ha fotografato il mio documento di riconoscimento: l’ho contestato

Acquisizione di documenti e fotografia da parte della forza pubblica: su quali siano le regole, ci informa l’avvocato Simone Labonia.

La legge italiana consente agli ufficiali di pubblica sicurezza di chiedere le generalità della persona (nome, cognome, data di nascita, residenza) quando svolgono funzioni di controllo. Tuttavia, non sempre è obbligatorio avere con sé il documento fisico. In generale, il cittadino ha l’obbligo di fornire indicazioni sulle proprie generalità, ma non sempre esibire un documento valido è richiesto dall’articolato normativo.
Nel contesto di verifiche più approfondite, ad esempio accertamenti di pubblica sicurezza o identificazioni formali, si può richiedere l’esibizione di un documento valido.

La questione della fotografia del documento da parte della forza pubblica non è regolata da una norma che dice testualmente che l’agente può fotografare il documento. Tuttavia, dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali si ricava che il trattamento di dati relativi a un documento di identità, rientra nell’ambito del trattamento di “dati personali”.
In particolare, il D.P.R. n. 15/2018 (Regolamento per l’attuazione dei principi del Codice della Privacy per i trattamenti effettuati da organi di polizia) stabilisce che l’utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio per finalità di polizia è consentito ove necessario per documentare specifiche attività preventive o repressive di fatti di reato, oppure situazioni dalle quali possono derivare minacce all’ordine o alla sicurezza pubblica.
Questo significa che quando la fotografia del documento è funzionale ad una concreta attività di polizia, ad esempio identificazione in una situazione di indagine, controllo di soggetto sospetto, rilevazione di elementi utili ai fini dell’ordine pubblico, può trovare una base normativa.
Tuttavia, se l’acquisizione fotografica è generica o non collegata ad uno scopo identificato e motivato, la legittimità è meno certa.

In buona sostanza il trattamento deve avere una base giuridica; nel caso delle forze di polizia, per finalità di polizia giudiziaria o sicurezza pubblica.
Se l’acquisizione non è finalizzata a un compito istituzionale o non è strettamente necessaria, potrebbe violare il diritto alla protezione dei dati personali.

In sintesi è potenzialmente lecito che la forza pubblica fotografi un documento di riconoscimento, ma solo se lo fa nell’ambito di un controllo legittimo, motivato e collegato alle proprie funzioni (identificazione di una persona sospetta, rilievo di prova, sicurezza pubblica), e seguendo le regole di protezione dei dati.
Se invece la fotografia avviene senza motivazione chiara, senza garanzie, senza una finalità concreta, o se i dati vengono conservati o diffusi in modo non proporzionato, la modalità può risultare illecita o comunque contestabile.

L’acquisizione fotografica di un documento di riconoscimento da parte della forza pubblica, dunque, è una pratica che può essere lecita, ma non in maniera automatica e indistinta.

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