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5 Maggio 2026
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Spesso si paventa l’entrata in guerra dell’Italia: ma a chi competerebbe la decisione?

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Spesso si paventa l’entrata in guerra dell’Italia: ma a chi competerebbe la decisione?

L’avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le normative vigenti, relative ad un evento che tutti auspichiamo non debba mai più avvenire!

Nel sistema costituzionale italiano, l’eventuale ingresso in guerra non è una decisione rimessa a un solo organo, ma il risultato di un equilibrio tra poteri dello Stato, delineato in modo preciso dalla Costituzione italiana. Il punto di partenza è l’articolo 11, che sancisce il ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Questa norma non esclude in assoluto l’uso della forza, ma lo limita a ipotesi compatibili con il diritto internazionale, come la legittima difesa o la partecipazione a missioni autorizzate in ambito sovranazionale.

La decisione formale di deliberare lo stato di guerra spetta alle Camere, ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione: è dunque il Parlamento, espressione della sovranità popolare, a conferire al Governo i poteri necessari. Si tratta di una riserva di competenza particolarmente forte, che riflette la volontà dei Costituenti di evitare derive autoritarie e concentrazioni di potere in materia così delicata.

Il ruolo del Governo, tuttavia, è centrale nella fase politica e operativa. L’esecutivo valuta il contesto internazionale, assume iniziative diplomatiche e, nei casi urgenti, può adottare atti immediati, che dovranno però essere sottoposti al vaglio parlamentare. In pratica, la scelta politica nasce spesso in seno al Governo, ma necessita della legittimazione delle Camere.

Un ulteriore attore è il Presidente della Repubblica, cui l’articolo 87 attribuisce il comando delle Forze armate e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento. La funzione presidenziale è di garanzia: non decide in autonomia l’ingresso in guerra, ma assicura il rispetto della Costituzione e l’equilibrio tra i poteri.

Nella prassi contemporanea, poi, il tema si intreccia con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in particolare nell’ambito della NATO e dell’Unione Europea. Le missioni militari all’estero, spesso qualificate come operazioni di pace o di stabilizzazione, non vengono formalmente definite “guerra”, ma richiedono comunque un coinvolgimento parlamentare attraverso autorizzazioni e rifinanziamenti periodici.

In definitiva, l’ordinamento italiano costruisce un sistema di pesi e contrappesi: il Governo propone e gestisce, il Parlamento decide e controlla, il Presidente della Repubblica garantisce. L’ingresso in guerra, proprio per la sua gravità, non può essere il frutto di una scelta unilaterale, ma richiede una convergenza istituzionale che riflette i principi democratici e pacifisti su cui si fonda la Repubblica.

Fonte foto https://initalia.virgilio.it/piano-riarmo-italia-quanti-soldati-esercito-102479/amp

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