Nel contesto dei rapporti matrimoniali non ogni bene acquistato o intestato al partner può essere automaticamente considerato un regalo definitivo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10388 del 2026, destinata ad incidere in maniera significativa sulle controversie patrimoniali tra coniugi ed ex conviventi.
La vicenda nasce dall’acquisto di un’autovettura effettuato da una moglie in regime di separazione dei beni. La donna aveva sostenuto integralmente il costo del mezzo, sia attraverso la permuta della propria auto sia mediante un finanziamento acceso e pagato personalmente, pur intestando il veicolo al marito. Terminata la relazione, aveva richiesto la restituzione delle somme versate, sostenendo che non si trattasse di una liberalità ma di un’operazione effettuata nell’ambito della vita familiare.
La Corte d’appello aveva qualificato l’operazione come donazione indiretta, escludendo quindi qualsiasi obbligo restitutorio. La Cassazione, invece, ha censurato tale impostazione, precisando che nei rapporti affettivi e matrimoniali la semplice esistenza del legame coniugale non basta per presumere automaticamente l’“animus donandi”, cioè la volontà di arricchire gratuitamente l’altro coniuge.
Secondo i giudici di legittimità, occorre una prova rigorosa dell’intento liberale. In altre parole, chi sostiene che un bene o una somma siano stati donati deve dimostrare chiaramente che vi fosse la volontà di effettuare un regalo definitivo e non semplicemente di contribuire alla gestione della vita familiare o di effettuare un prestito. La Suprema Corte evidenzia infatti che molte attribuzioni patrimoniali tra coniugi trovano giustificazione nei doveri di collaborazione e assistenza reciproca previsti dall’articolo 143 del codice civile.
L’ordinanza assume particolare rilievo perché ridimensiona l’orientamento secondo cui le spese sostenute durante il matrimonio sarebbero quasi sempre irripetibili. Se manca la prova della donazione, il coniuge che ha sostenuto economicamente l’acquisto potrebbe quindi chiedere la restituzione delle somme o agire per indebito arricchimento.
La decisione non significa che ogni regalo tra coniugi debba essere restituito alla fine del rapporto. Restano certamente valide le liberalità d’uso e i doni effettuati con effettiva volontà liberale. Tuttavia la Cassazione invita i giudici a non confondere automaticamente la solidarietà familiare con una donazione irrevocabile.
La pronuncia rappresenta dunque un importante monito pratico: nelle operazioni economicamente rilevanti tra coniugi o conviventi è opportuno chiarire sin dall’inizio la natura dell’attribuzione patrimoniale, soprattutto quando un bene viene intestato ad uno solo dei partner ma pagato interamente dall’altro.












