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18 Agosto 2026
18 Agosto 2026

Diventare avvocato cambia: la riforma dell’ordinamento forense

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Diventare avvocato cambia: la riforma dell’ordinamento forense

Più formazione durante il tirocinio, nuove regole per l’esame di Stato e un percorso di accesso alla professione più strutturato. La legge 28 luglio 2026, n. 137 avvia la riforma dell’ordinamento forense, ma per vedere le nuove regole concretamente applicate bisognerà aspettare i decreti legislativi del Governo.

Diventare avvocato potrebbe diventare un percorso ancora più strutturato. È questa una delle conseguenze della legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° agosto ed entrata in vigore il 16 agosto 2026. Il provvedimento delega il Governo a riscrivere organicamente l’ordinamento della professione forense, oggi disciplinato principalmente dalla legge n. 247 del 2012.

La prima cosa da chiarire, però, è che non tutte le nuove regole sono già operative. La legge approvata dal Parlamento è infatti una legge delega: stabilisce principi e criteri che il Governo dovrà seguire nei decreti legislativi. Il termine previsto per adottarli è di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi, salvo modifiche, entro il 16 febbraio 2027.

Il tirocinio resta di 18 mesi, ma aumenta la formazione

Una delle novità più importanti riguarda chi vuole intraprendere la professione.

La durata complessiva del tirocinio forense rimarrà di 18 mesi, ma la riforma prevede che almeno 12 mesi siano accompagnati dalla frequenza obbligatoria di una scuola forense.

Le scuole potranno essere organizzate dagli ordini degli avvocati, da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense oppure dalle scuole di specializzazione per le professioni legali.

L’obiettivo è rendere il praticantato qualcosa di più di una semplice esperienza all’interno di uno studio: la formazione teorica e quella pratica dovranno procedere insieme.

È prevista inoltre una particolare attenzione all’accessibilità economica. La delega stabilisce la possibilità di una frequenza gratuita delle scuole forensi per i praticanti con un ISEE al di sotto di una soglia che sarà stabilita dal CNF.

Il tirocinio potrà inoltre essere anticipato, per un massimo di sei mesi, dagli studenti che abbiano già completato tutti gli esami previsti dal corso di laurea, anche se fuori corso. Restano previste anche alcune possibilità già conosciute, come lo svolgimento dell’intero tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico e la possibilità di svolgere un semestre in un altro Paese dell’Unione europea.

Come cambierà l’esame di Stato?

Anche l’esame per diventare avvocato è destinato a cambiare.

La delega prevede una sessione annuale unica, articolata in due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte dovrebbero consistere nella redazione di:

  • un parere motivato;
  • un atto giudiziario.

La prova orale sarà invece maggiormente orientata alla capacità di affrontare situazioni concrete: comprenderà la soluzione di casi pratici, domande di diritto sostanziale e processuale e almeno un quesito dedicato alla deontologia e all’ordinamento forense.

Anche le commissioni d’esame saranno interessate da un cambiamento: la loro composizione dovrà prevedere una maggioranza di avvocati, insieme a magistrati e docenti universitari.

Per chi oggi sta studiando Giurisprudenza o svolgendo il praticantato, tuttavia, c’è un punto fondamentale: non basta la pubblicazione della legge delega per cambiare immediatamente le modalità dell’esame. Saranno i decreti legislativi e le relative norme transitorie a stabilire concretamente quando e come le nuove regole si applicheranno ai diversi candidati.

Più attenzione alla formazione continua

La riforma non riguarda soltanto chi vuole diventare avvocato.

Tra i principi della delega c’è anche il rafforzamento della formazione continua degli avvocati. Il nuovo sistema dovrà prevedere un obbligo di aggiornamento e meccanismi per intervenire nei confronti di chi non provveda a recuperare i crediti formativi richiesti.

La logica è quella di una professione nella quale la formazione non termina con l’esame di Stato. Le norme, le procedure e la giurisprudenza cambiano continuamente e l’avvocato deve quindi mantenere aggiornate le proprie competenze.

Non cambia solo il percorso per i giovani

La legge 137/2026 interviene in realtà su molti altri aspetti dell’ordinamento forense.

La delega prevede, tra le altre cose, una disciplina più organica della monocommittenza e delle collaborazioni continuative, nuove regole sulle associazioni, sulle reti e sulle società tra avvocati e un ampliamento delle attività compatibili con l’esercizio della professione.

Tra le attività che la nuova disciplina dovrà considerare compatibili figurano, a determinate condizioni, anche incarichi in società di capitali, l’amministrazione di condominio e l’attività di agente sportivo.

Un altro capitolo riguarda i compensi: la delega conferma il principio della libera pattuizione, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso, e prevede un aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.

Una riforma che per ora è soprattutto un progetto

La riforma, quindi, non significa che dal 16 agosto tutti gli aspiranti avvocati abbiano già iniziato un nuovo percorso.

La legge è in vigore, ma la nuova disciplina deve ancora essere scritta nei dettagli.

Il Governo dovrà trasformare i principi fissati dal Parlamento in decreti legislativi. Saranno particolarmente importanti le disposizioni transitorie: dovranno stabilire, ad esempio, come saranno trattati i praticanti che hanno già iniziato il tirocinio e coloro che si stanno preparando alle prossime sessioni dell’esame di Stato.

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