Prima dell’emergenza pandemica e, soprattutto, durante la fase più critica del Covid-19, migliaia di operatori sanitari sono stati chiamati a svolgere attività straordinarie per far fronte all’enorme richiesta di tamponi diagnostici. Tuttavia, la situazione emergenziale non ha sospeso le regole che disciplinano l’esercizio delle professioni sanitarie.
Con la recente sentenza che commentiamo, (che lascia un poco di amaro in bocca), la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità penale di chi, pur animato dall’intento di collaborare con le strutture sanitarie, abbia eseguito prelievi oro-rinofaringei senza possedere il titolo professionale richiesto o senza essere legittimato a svolgere tale attività.
La Suprema Corte ha ribadito che il tampone oro-rinofaringeo non costituisce un’attività meramente materiale o esecutiva, ma rappresenta un atto sanitario che richiede specifiche competenze tecniche. Un prelievo eseguito in modo non corretto può infatti compromettere l’attendibilità del risultato diagnostico oppure provocare lesioni al paziente. Per questo motivo, chi ha effettuato tali prelievi senza averne titolo può aver integrato il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall’art. 348 del Codice penale.
Non assume rilievo il fatto che l’attività sia stata svolta gratuitamente, per spirito di solidarietà o nell’ambito dell’emergenza pandemica: ciò che rileva è l’esercizio di un’attività riservata dalla legge a professionisti abilitati.
La Cassazione sottolinea inoltre che la gravissima situazione sanitaria vissuta durante il Covid non autorizzava a derogare indiscriminatamente alle norme poste a tutela della salute pubblica. L’eccezionalità del momento poteva giustificare procedure organizzative straordinarie, ma sempre nel rispetto delle disposizioni normative e delle autorizzazioni previste.
La pronuncia rappresenta quindi un importante chiarimento: la disponibilità ad aiutare il sistema sanitario è certamente meritevole, ma non può tradursi nello svolgimento di attività professionali riservate senza i necessari requisiti. La tutela della salute passa anche attraverso la certezza che gli atti sanitari siano eseguiti da personale qualificato e legittimato.
La sentenza conferma così un principio di carattere generale: nelle professioni sanitarie il possesso dell’abilitazione non costituisce un semplice requisito formale, bensì una garanzia essenziale per la sicurezza dei pazienti e per l’affidabilità dell’intero sistema sanitario, anche e soprattutto, nei momenti di massima emergenza.












