Dal dicembre 2025 in Italia esiste un autonomo delitto di femminicidio. La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto l’articolo 577-bis del codice penale, prevedendo l’ergastolo. La nuova fattispecie punta a riconoscere la specificità degli omicidi legati alla violenza di genere, ma apre anche una domanda: aumentare la risposta penale è sufficiente a prevenire la violenza contro le donne?
La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 17 dicembre dello stesso anno. Il provvedimento non si limita a introdurre il nuovo reato, ma interviene anche sulle misure di contrasto alla violenza e sulla tutela delle vittime.
Che cos’è il femminicidio secondo la nuova legge
La novità principale è l’introduzione dell’articolo 577-bis del codice penale. Non ogni omicidio di una donna costituisce automaticamente femminicidio.
La norma richiede infatti che la morte sia provocata in determinate condizioni: quando l’uccisione costituisce un atto di odio, discriminazione o prevaricazione nei confronti della vittima in quanto donna; oppure un atto di controllo, possesso o dominio. La fattispecie comprende anche l’uccisione collegata al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o commessa come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Se questi elementi non vengono accertati, resta applicabile la disciplina ordinaria dell’omicidio prevista dall’articolo 575 del codice penale.
La differenza, dunque, non sta semplicemente nel sesso della vittima, ma nel rapporto tra l’uccisione e la motivazione di genere che ha caratterizzato la condotta.
La pena: l’ergastolo
Per il nuovo delitto è prevista la pena dell’ergastolo. La legge stabilisce inoltre che, quando concorre una sola circostanza attenuante, la pena non può comunque essere inferiore a 24 anni di reclusione.
La nuova fattispecie è quindi autonoma rispetto all’omicidio e si inserisce in un sistema che già prevedeva pene molto severe per alcune forme di omicidio aggravato.
Ed è proprio questo uno dei punti più discussi: che cosa aggiunge concretamente il nuovo reato rispetto agli strumenti penali che già esistevano?
Una nuova definizione o soprattutto un nuovo simbolo?
Il legislatore ha scelto di dare un riconoscimento penale specifico a una particolare forma di violenza contro le donne. La scelta ha quindi anche un valore culturale: rendere evidente che un omicidio può essere l’atto finale di una dinamica di controllo, possesso, discriminazione o limitazione della libertà.
Ma diversi studiosi hanno sollevato dubbi sulla concreta applicazione della norma.
Uno dei problemi riguarda proprio la necessità di dimostrare la specifica motivazione prevista dall’articolo 577-bis. L’accusa dovrà provare che l’uccisione è collegata a una delle condizioni indicate dalla legge. Secondo alcune analisi, questo potrebbe rendere più complesso l’accertamento processuale e limitare il numero di casi in cui sarà possibile contestare il nuovo delitto.
Il tema non è soltanto teorico. In un processo penale, infatti, non basta stabilire che una donna è stata uccisa: occorre dimostrare, secondo le regole della prova, anche perché e in quale contesto l’omicidio è stato commesso.
La questione più difficile: prevenire prima che sia troppo tardi
È qui che si concentra il principale interrogativo sull’efficacia della riforma.
Una pena più severa può intervenire dopo la commissione del delitto. Il femminicidio, però, è spesso l’esito estremo di una violenza che può essere preceduta da minacce, maltrattamenti, stalking, controllo economico o sociale e altre forme di abuso.
Per questo le organizzazioni che si occupano di violenza di genere hanno sottolineato la necessità di affiancare alla repressione interventi di prevenzione e sostegno.
Già durante l’iter parlamentare, ActionAid aveva criticato un’impostazione considerata prevalentemente punitiva, sottolineando che l’inasprimento delle pene non sarebbe sufficiente senza interventi sulle cause culturali della violenza, sugli stereotipi di genere e sulle disuguaglianze di potere.
La stessa legge, peraltro, contiene misure che vanno oltre la sola pena: prevede, tra l’altro, il rafforzamento della formazione di magistrati e medici sul contrasto alla violenza, interventi per facilitare l’accesso delle vittime ai centri antiviolenza e disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato.
La legge può bastare?
La risposta, oggi, non può essere misurata semplicemente contando le condanne per femminicidio. Per capire se una riforma funziona occorrerà osservare nel tempo se miglioreranno l’emersione delle violenze, la protezione delle vittime, la tempestività degli interventi e la capacità di impedire che le condotte violente arrivino all’omicidio.
Il nuovo reato rappresenta quindi uno strumento in più, ma non può essere considerato da solo una politica di prevenzione.
La sfida è soprattutto quella di intervenire prima del delitto. Se il femminicidio è spesso il punto finale di una sequenza di comportamenti violenti, la vera efficacia delle politiche pubbliche si misura anche nella capacità di riconoscere quei segnali e proteggere la vittima quando è ancora possibile farlo.
La legge n. 181/2025 ha scelto di rendere penalmente riconoscibile questa specificità e di punirla con la massima sanzione prevista dall’ordinamento. Ora resta da verificare se alla risposta giudiziaria seguiranno strumenti altrettanto forti sul terreno della prevenzione, dell’educazione, dell’assistenza e della protezione.
Perché una legge può stabilire una pena. Ma per evitare un femminicidio bisogna riuscire ad arrivare prima.












