Prima erano solo scene di film ma, da un po’ di tempo, sono diventate sempre più notizie di cronaca: ci illustra il commento dell’avvocato Simone Labonia
Sedersi al ristorante, ordinare, consumare un pranzo e poi andarsene senza pagare. Una scena che sembra appartenere alla cronaca più che ai manuali di diritto, ma che può assumere conseguenze penali molto diverse a seconda delle modalità con cui viene attuata. Non basta, infatti, il semplice mancato pagamento per trasformare automaticamente il gesto in un reato: ciò che conta è soprattutto l’intenzione esistente al momento in cui si ordina e si consuma il pasto.
L’ipotesi più caratteristica è quella dell’insolvenza fraudolenta, prevista dall’articolo 641 del codice penale. Il reato si configura quando una persona contrae un’obbligazione, nascondendo il proprio stato di insolvenza e agendo con il proposito di non adempiere. È il caso, ad esempio, di chi entra nel locale sapendo di non poter pagare, ma riesce ugualmente a ottenere il servizio attraverso una condotta idonea a far credere al ristoratore che il conto verrà regolarmente saldato. La giurisprudenza ha ritenuto configurabile tale fattispecie anche in una vicenda nella quale il cliente aveva fornito false generalità, pagato soltanto una parte del conto e simulato l’intenzione di tornare a saldare.
Diversa è la truffa, prevista dall’articolo 640 c.p., che richiede la presenza di artifici o raggiri. Pensiamo a chi utilizzi una carta o un mezzo di pagamento fraudolento, oppure costruisca una vera e propria messinscena per convincere il ristoratore della propria solvibilità. Qui il mancato pagamento non è semplicemente un debito non onorato: è il risultato di una condotta ingannevole finalizzata a procurarsi un profitto.
Ancora più grave è la situazione nella quale, al momento del conto, il cliente ponga in essere minacce o violenza. In questo caso la vicenda può uscire completamente dall’ambito della semplice insolvenza e approdare all’estorsione.
Normalmente, dunque, il semplice conto non pagato al ristorante non integra questa fattispecie: la vera discriminante è l’elemento psicologico. Chi consuma un pasto contando inizialmente di pagarlo, ma successivamente si rende conto di non poterlo fare, non commette automaticamente un reato: potrà sorgere un’obbligazione civile da adempiere. Chi invece entra nel locale già deciso a non pagare e utilizza l’inganno per ottenere il servizio, può rispondere penalmente.
E c’è una differenza ancora più netta: non pagare è una cosa, costringere il ristoratore a rinunciare al pagamento attraverso la minaccia è un’altra. Nel primo caso si può rimanere nell’ambito civilistico o dell’insolvenza fraudolenta; nel secondo si può arrivare a uno dei più gravi delitti contro il patrimonio.
Insomma, anche davanti a un conto di poche decine di euro, il diritto penale non guarda soltanto alla somma: guarda soprattutto a come, perché e con quale intenzione quel conto non è stato pagato.












