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31 Ottobre 2026
31 Ottobre 2026

Mi avete diffamato in TV: ora risponderete davanti al giudice del mio luogo di residenza

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Mi avete diffamato in TV: ora risponderete davanti al giudice del mio luogo di residenza

Quando un’intervista televisiva travalica i limiti della critica e si trasforma in un’accusa lesiva della reputazione, non è soltanto la responsabilità dell’autore dell’illecito a entrare in discussione. Occorre anche stabilire quale tribunale debba occuparsi del procedimento: questione affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza che qui commentiamo.

La vicenda nasceva da dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva, con l’attribuzione di fatti determinati ritenuti diffamatori. Il procedimento coinvolgeva sia l’intervistato sia il conduttore del programma. Il Tribunale adito aveva inizialmente declinato la competenza individuando nel luogo di emissione del segnale televisivo il criterio territoriale applicabile. È stato però sollevato un conflitto di competenza, sostenendo che dovesse prevalere il foro della residenza della persona offesa.

La Suprema Corte ha dato ragione a quest’ultima impostazione!

Il principio si fonda sull’articolo 30 della Legge 223/1990, che individua il foro della residenza della persona offesa per la diffamazione radiotelevisiva, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato.
Tale criterio, secondo la Cassazione, continua a operare anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittima una parte della disciplina sanzionatoria.

La regola, inoltre, non riguarda soltanto concessionari televisivi o responsabili del controllo della trasmissione: si applica anche all’intervistato e al conduttore, qualunque sia la loro qualifica soggettiva.

La soluzione evita che, per le medesime dichiarazioni diffuse attraverso uno stesso programma, persone imputate dello stesso fatto siano giudicate da tribunali territorialmente diversi e, soprattutto, riconosce la centralità della persona offesa: è nel suo ambiente di vita e di relazione che la lesione della reputazione può produrre le conseguenze più significative.

La decisione non significa, naturalmente, che ogni intervista critica costituisca diffamazione. Resta necessario verificare il contenuto delle dichiarazioni, la loro capacità lesiva e l’eventuale ricorrenza delle condizioni che rendono legittima l’espressione del pensiero.
Ma, quando viene contestata l’attribuzione ad una trasmissione televisiva di un fatto determinato, il foro competente è quello della residenza della persona offesa, anche se l’imputato è un semplice intervistato o il conduttore del programma.

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