Coronavirus: sospesi protesti di assegni e segnalazioni CAI fino al 30 aprile 2020

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Coronavirus: sospesi protesti di assegni e segnalazioni CAI fino al 30 aprile 2020

«L’articolo 11 del decreto legge liquidità (decreto legge n. 23/2020) pubblicato nella tarda serata dell’8 aprile 2020 sospende i termini di scadenza di cambiali, assegni e altri titoli di credito dal 9 marzo al 30 aprile 2020, se emessi prima del 9 aprile 2020». Lo rende noto l’avvocato del foro di Salerno, Raffaele Greco. Attraverso le pagine del suo sito web personale, il legale specifica che «sono anche sospesi i termini di scadenza, ed i termini per effettuare i pagamenti tardivi di cambiali e assegni, qualora dovessero cadere nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020». Poi va nei dettagli che riportiamo integralmente di seguito.

Coronavirus: assegni scoperti, protesto sospeso fino al 30 aprile 2020

La sospensione, non impedisce ai creditori di presentare gli assegni al pagamento pure in pendenza della sospensione.

Pertanto l’assegno continua a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del debitore.

In caso di mancata copertura, vale la sospensione, con conseguente – temporanea – inapplicabilità delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (sanzioni accessorie prefettizie, revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, iscrizione alla C.A.I.).

Sostanzialmente, per il periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini:

  1. per la presentazione al pagamento;
  2. per la levata del protesto o eventuali contestazioni;
  3. per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione;
  4. per irrogare le sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione oppure di assegni privi di provvista.

Coronavirus: sospesi i protesti di assegni fino al 30 aprile 2020

In tale contesto, non verrà inviato alcun preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista durante il periodo di sospensione.

Se, invece, l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso fino alla scadenza del 30 aprile 2020.

Nello stesso periodo sono sospese le trasmissioni alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo 2020 e, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla cancellazione dei protesti pubblicati.

Coronavirus: sospese le segnalazioni CAI fino al 30 aprile 2020

Sono sospese le segnalazioni inviate alla Centrale d’Allarme Interbancaria che dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario (banca!) che le ha effettuate.

Solo al termine del periodo di sospensione le banche possono riavviare l’iter funzionale al pagamento dei titoli.

Sospensione protesti e segnalazioni CAI fino al 30 aprile 2020: alcuni esempi

Semplifichiamo con alcuni esempi:

  • assegno postdatato con scadenza indicata sul titolo nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 9 aprile 2020: può essere sempre incassato.Tuttavia, in caso di mancata provvista, dal 1° maggio 2020 verrà levato il protesto e, dallo stesso giorno, decorrerà il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo.Qualora tra il 9 marzo ed il 9 aprile 2020 è stato già levato il protesto e risulta pubblicato nell’apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio, quest’ultime dovranno provvedere alla cancellazione.Allo stesso modo, se vi è stata una segnalazione CAI, perché tra il 9 marzo 2020 ed il 9 aprile 2020 è scaduto il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo, la banca dovrà cancellare la segnalazione dagli archivi informatici della Centrale di Allarme Interbancaria.
  • assegno risultato scoperto prima del 9 marzo 2020: se alla data del 9 marzo è ancora pendente il termine per il pagamento tardivo (60 giorni dalla presentazione), nel calcolo dei 60 giorni non viene considerato il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020. Lo stesso termine riprende a decorrere dal 1° maggio 2020.

Coronavirus: sospesi i pignoramenti su cambiali e assegni fino al 30 aprile 2020

Nello stesso periodo, ossia dal 9 marzo al 30 aprile 2020, sono sospesi i termini di prescrizione delle azioni esecutive su cambiali e assegni che, i creditori, possono utilizzare come titolo esecutivo.

Infatti, dall’ampia formulazione dell’art. 11 del decreto legge liquidità, pare emergere che rimangono sospesi i termini per le azioni esecutive, e cioè:

  • il termine di un anno dalla scadenza per l’azione diretta nei confronti del traente la cambiale;
  • è sospeso il termine di sei mesi dalla presentazione per l’azione diretta nei confronti dell’emittente l’assegno.

Sicché, la scadenza o la decorrenza di tutti i termini è sospesa fino al 30 aprile 2020 e riprende dal 1° maggio 2020.

• Fonte: raffaelegreco.it

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