De Luca proroga uso mascherina e divieto asporto alcolici ma nessuno rispetta l’ordinanza

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De Luca proroga uso mascherina e divieto asporto alcolici ma nessuno rispetta l’ordinanza

Continua la stretta sulla movida del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Prorogata l’ordinanza del 31 luglio. Ecco i punti principali:

a) vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) vietato il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La Regione raccomanda ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.

A modifica ed aggiornamento dell’ordinanza del 31 luglio:
– è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi per i quali l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio 2021, come modificata ed aggiornata dall’Ordinanza del Ministro della Salute 28 agosto 2021, non preveda l’obbligo di isolamento fiduciario all’arrivo, di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati dall’USMAF in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 secondo le modalità da definirsi all’esito di apposito tavolo tecnico.

3. E’ dato mandato all’Unità di Crisi Regionale di verificare, anche di concerto con GESAC e USMAF, per quanto di competenza, le misure adottate ai fini dell’ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in tema di accesso dei passeggeri ai voli di linea nazionali e agli altri mezzi di trasporto previsti dalla norma.

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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