Regione Campania: contributi per chi assume, entro la fine dell’anno stanziamento di 20 milioni

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Regione Campania: contributi per chi assume, entro la fine dell’anno stanziamento di 20 milioni

Disco verde della Giunta al disciplinare: entro l’anno lo stanziamento di 20 milioni.

La Regione pigia il piede sull’acceleratore degli aiuti alle aziende: dopo aver aggiornato, la scorsa settimana, il disciplinare del contratto di programma per la Formazione e le Attività produttive provvede ora ad emanare il disciplinare ad hoc del contratto di programma per la Ricerca e vara su proposta dell’assesore alle Attività Produttive Riccardo Marone le attese linee guida del credito d’imposta per l’occupazione.Lo stesso strumento, già in pista per gli investimenti delle imprese (credito d’imposta per gli investimenti) ha visto la luce, con il primo disciplinare, sin dal maggio di quest’anno. Lo stanziamento delle risorse (60 mln) è invece arrivato lo scorso 6 novembre dopo il via libera di Ministero e Agenzia delle Entrate alla convenzione quadro con la Regione. Manca dunque, per completare l’opera, solo il via libera all’ulteriore stanziamento di risorse per il credito d’imposta per l’occupazione da perfezionare, sempre con delibera di giunta regionale, entro la fine dell’anno in corso. Sul piatto una somma che dovrebbe aggirarsi attorno alla quota di 20 milioni di euro. I primi bandi, per il credito d’imposta, non arriveranno prima di fine marzo.

 

 

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione in Campania. La regione dà attuazione alle previsioni dell’articolo 4 della Legge regionale n. 12 del 28 novembre del 2007 (riordino degli incentivi alle imprese), norma disciplinata dal Regolamento n. 6 del 28 novembre del 2007 (entrambi pubblicati sul Burc n. 63 bis del 3 dicembre del 2007).
Entro fine anno Palazzo Santa Lucia dovrebbe dare il disco verde anche allo stanziamento delle risorse dedicate a tale strumento di aiuto concepito per incrementare le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle imprese campane.

CAMPANIA PRIMA IN ITALIA

La Campania è la prima regione italiana ad avere attuato su scala locale il credito d’imposta. Questa misura di aiuto, a differenza del consolidamento delle passività a breve, è perfettamente compatibile con la normativa europea.
I tempi tecnici parlano di almeno tre mesi, dalla pubblicazione degli avvisi, per l’accesso agli sportelli telematici. Dunque per accedere ai contributi bisognerà ancora attendere e la procedura cadràò probabilmente in piena bagarre elettorale. Comunque si tratta di un importante paletto fissato dall’attuale governo regionale dopo un’attesa durata oltre un anno.

UN ITER TORMENTATO

Un iter tormentato quello del credito d’imposta campano: il viaggio parte nel 2007 con l’approvazione della legge n. 16 del 28 novermbre. Il primo stop giunge all’atto dell’approvazione della norma, dovuto ai profili di incostituzionalità ravvisati dal Ministero delle Finanze. Il Governo contesta che il testo della legge campana ha derubricato nel regolamento la necessaria convenzione con l’Agenzia delle Entrate anzichè inserire tale obbligo nel testo principale. Uno scoglio superato con la riproposizione della norma in Consiglio regionale e la successiva modifica in commissione.
La formula finale del provvedimento risulta tuttavia un inedito che crea non poche difficoltà al prosieguo dell’iter. E’ prevista, infatti, oltre alla convenzione tra la Regione e l’Agenzia delle Entrate, anche un ulteriore parere del ministero delle Finanze che non trova riscontri in precedenti esperienze. Tra l’altro quest’ultimo passaggio viene considerato inutile visto che l’Agenzia è il braccio operativo del Ministero. Insomma un pasticcio burocratico-amministrativo che per mesi lascia la norma impantana negli uffici di via XX Settembre a Roma. La situazione si sblocca alla metà di ottobre con il via libera del Ministero e la firma della convenzione quadro, il 5 novembre, da parte del Ministero di Claudio Scajola. Quindi subito dopo la Regione vara lo stanziamento economico per la copertura della misura: 60 milioni di euro (attinti per 50 milioni dai fondi europei e per 10 milioni al Paser).

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Destinatari dell’agevolazione sono le imprese di qualsiasi
dimensione, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuove assunzioni destinate ad unità locali già esistenti o che vengano impiantate nel territorio regionale. Il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione può essere concesso alle imprese operanti in tutti i settori economici, fatta eccezione per quelle la cui attività prevalente si svolga nel s ettore della pesca ed acquacoltura, produzione primaria dei prodotti agricoli e industria carboniera
L’impresa, nei dodici mesi precedenti alla presentazione dell’istanza di ammissione alle agevolazioni non deve aver fa to ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga, deve aver rispettato verso tutti i dipendenti le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente;
lo Statuto dei lavoratori, le norme in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva e non deve aver ridotto la base occupazionale se non per i motivi di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età pensionabile, dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa, decesso o grave malattia del dipendente.
I lavoratori assunti per coprire i nuovi posti creati devono essere residenti in Campania e iscritti a Centri per l’impiego campani o nelle liste di mobilità ovvero fruiscano della Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga.L’incremento occupazionale non deve derivare dall’assorbimento, neppure parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti.

L’articolo 4 della norma
1. Danno diritto al credito d’imposta le assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, con scadenza almeno triennale5, che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato e determinato, anche con scadenza inferiore a tre anni6, mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel periodo d’imposta7 in corso alla data di pubblicazione nell’Avviso con cui si dà avvio alla procedura (di seguito "Avviso") e comunque a decorrere dal termine indicato nell’Avviso stesso.
3. L’incremento del numero dei lavoratori dipendenti va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, impiegati nell’unità locale presso cui il nuovo lavoratore è assunto sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, complessivamente impiegati dall’impresa beneficiaria8.
4. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 comma 1 del codice civile9 o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto10.
5. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale11.
6. Le assunzioni di lavoratori con contratti a tempo pieno e indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato, pieno o parziale, anche nella forma di apprendistato, danno comunque diritto al credito d’imposta. Le stesse configurano un incremento occupazionale rilevante ai fini del credito d’imposta anche laddove non determinino alcun reale incremento rispetto al numero di lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
7. Le assunzioni che danno diritto al credito d’imposta devono essere mantenute, a pena di decadenza dall’agevolazione concessa e consequenziale recupero del credito indebitamente fruito, presso le unità locali facenti capo all’impresa beneficiaria presenti sul territorio regionale, per un periodo di almeno tre anni, decorrenti dalla data di assunzione.
In esclusiva il testo dell’intero disciplinare è scaricabile su denaro.it

FONTE: denaro.it

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