L’avvocato Simone Labonia ammonisce, alla luce della vigente normativa, di non compiere atti che ci possono apparire leciti, senza averne prima riscontrato la fattibilità!
La disponibilità di un contratto di locazione regolarmente sottoscritto non autorizza automaticamente il conduttore ad entrare nell’immobile in assenza della consegna delle chiavi da parte del proprietario.
È un equivoco piuttosto diffuso: si tende a ritenere che il contratto, di per sé, legittimi l’immediato possesso materiale dell’appartamento.
In realtà, dal punto di vista giuridico, la situazione è più delicata.
Il contratto di locazione attribuisce al conduttore un diritto personale di godimento sull’immobile, ma il trasferimento del possesso avviene concretamente solo con la consegna delle chiavi, che rappresenta l’atto materiale attraverso cui il locatore mette il bene nella disponibilità dell’inquilino.
Fino a quel momento, il proprietario conserva il possesso dell’immobile, anche se esiste già un vincolo contrattuale.
Entrare nell’appartamento senza il consenso del locatore e senza aver ricevuto le chiavi può quindi esporre a conseguenze giuridiche rilevanti. Sul piano penale, si potrebbe configurare il reato di violazione di domicilio, previsto dall’art. 614 del codice penale, se l’immobile è ancora nella disponibilità del proprietario o comunque non è stato formalmente consegnato.
Non rileva, infatti, il titolo contrattuale in sé, ma chi esercita il possesso effettivo del bene in quel momento.
Anche sul piano civile, un ingresso “forzato” potrebbe essere considerato illegittimo e fonte di responsabilità. Il locatore potrebbe agire per ottenere il rilascio dell’immobile o per il risarcimento di eventuali danni, specie se l’accesso è avvenuto mediante forzatura della serratura o altri mezzi invasivi.
Va poi considerato un ulteriore aspetto pratico: l’assenza della consegna delle chiavi potrebbe dipendere da circostanze non ancora definite (ad esempio, lavori in corso, mancata liberazione dell’immobile, o condizioni pattuite nel contratto non ancora adempiute).
In questi casi, un’iniziativa unilaterale del conduttore rischia di compromettere i rapporti contrattuali e di aggravare la posizione di chi agisce.
La strada corretta, in presenza di ritardi o inadempimenti del locatore, è quella di agire per vie legali: diffida ad adempiere, richiesta di consegna, oppure, nei casi più gravi, risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento. L’autotutela, soprattutto quando si traduce in un ingresso non autorizzato, è fortemente sconsigliata.











