Risponde al quesito con un suo commento l’avvocato Simone Labonia.
Quando un genitore anziano o disabile non riesce più a sostenersi economicamente, il problema non è soltanto morale o familiare: in determinati casi può trasformarsi anche in una questione penale. L’ordinamento italiano, infatti, impone ai figli specifici obblighi di assistenza verso i genitori in stato di bisogno, soprattutto quando questi non dispongano di redditi sufficienti per una vita dignitosa.
Il primo riferimento normativo è l’articolo 433 del codice civile, che disciplina gli “alimenti”. La legge stabilisce che i figli sono tenuti a contribuire al mantenimento del genitore che versi in stato di necessità economica e non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni essenziali. Non si tratta di garantire agi o benessere elevato, ma di assicurare il minimo indispensabile: cibo, cure mediche, abitazione e assistenza quotidiana.
Se il figlio si sottrae volontariamente a tale obbligo, possono emergere conseguenze anche sul piano penale. L’ipotesi più frequente è quella prevista dall’articolo 570 del codice penale, relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare. La norma punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai familiari verso i quali abbia obblighi giuridici di assistenza. In presenza di un genitore disabile, malato o non autosufficiente, il rischio di contestazione aumenta sensibilmente.
La giurisprudenza ha chiarito che per “mezzi di sussistenza” non si intendono soltanto vitto e alloggio, ma tutto ciò che è indispensabile per una sopravvivenza dignitosa, comprese medicine, assistenza sanitaria e necessità quotidiane compatibili con le condizioni della persona fragile. Non basta quindi sostenere che il genitore percepisca una pensione: se questa è insufficiente a coprire le spese essenziali, il figlio economicamente in grado di intervenire potrebbe essere chiamato a rispondere della propria inerzia. Naturalmente non ogni rifiuto integra automaticamente un reato. Occorre verificare diversi elementi: il reale stato di bisogno del genitore, la concreta capacità economica del figlio e soprattutto il dolo, cioè la consapevole volontà di non prestare assistenza pur potendo farlo.












