La sentenza riporta all’attenzione un tema tanto delicato quanto poco conosciuto: la possibilità che un finanziamento venga considerato contrario al buon costume e, proprio per questo, non meritevole di tutela giuridica, fino al punto da non dover essere restituito. Nel nostro ordinamento, infatti, non tutti i contratti sono automaticamente validi solo perché formalmente corretti.
L’art. 1343 del codice civile stabilisce che la causa del contratto deve essere lecita; ciò significa che non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Quest’ultimo concetto, pur non essendo rigidamente definito, richiama quei principi etici e morali condivisi dalla collettività in un determinato momento storico.
La pronuncia in esame evidenzia come anche un finanziamento, apparentemente neutro, possa assumere connotati illeciti se collegato a finalità moralmente riprovevoli. Si pensi, ad esempio, a somme erogate per sostenere attività illegali, relazioni basate su sfruttamento o situazioni che ledono la dignità della persona. In tali casi, il contratto non è semplicemente annullabile, ma nullo ab origine.
La conseguenza più rilevante è che chi ha erogato il denaro non può pretendere la restituzione. Questo principio si fonda sull’idea che l’ordinamento non possa offrire protezione a chi ha volontariamente partecipato a un’operazione contraria ai valori fondamentali della società. In altre parole, chi agisce in violazione del buon costume non può poi rivolgersi al giudice per ottenere tutela.
Ribadito, quindi, un concetto di forte impatto: il diritto non è uno strumento neutro, ma riflette e difende principi etici condivisi. Anche nei rapporti economici, apparentemente dominati dalla libertà contrattuale, esistono limiti invalicabili.
Il finanziamento contrario al buon costume rappresenta un’eccezione significativa al principio generale secondo cui i debiti vanno restituiti: non ogni accordo, pur formalmente valido, è giuridicamente accettabile. Quando manca la liceità della causa, viene meno il fondamento stesso dell’obbligazione, con conseguenze che possono ribaltare completamente le aspettative delle parti.












