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2 Giugno 2026
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Stalking: Cassazione, escluso il reato se le condotte sono reciproche

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Stalking: Cassazione, escluso il reato se le condotte sono reciproche

In merito alla reciprocità dei comportamenti persecutori, gli Ermellini hanno escluso la configurabilità del delitto di atti persecutori quando entrambe le parti pongano in essere condotte analoghe, aggressive e reiterate, in una sorta di “do ut des” relazionale caratterizzato da continui reciproci attacchi.

La decisione si inserisce nel solco interpretativo dell’articolo 612-bis del codice penale, norma introdotta per tutelare chi subisce una persecuzione idonea a generare ansia, paura o un fondato timore per la propria incolumità. Tuttavia, secondo la Cassazione, il reato presuppone una posizione di effettiva vittima, ossia un soggetto che subisca passivamente una serie di comportamenti vessatori senza partecipare attivamente alla medesima dinamica conflittuale.

Nel caso esaminato, i giudici hanno rilevato come entrambe le parti avessero mantenuto atteggiamenti offensivi, provocatori e intrusivi, alimentando reciprocamente il conflitto. Telefonate insistenti, messaggi aggressivi, pedinamenti o minacce non erano riconducibili ad una persecuzione unilaterale, bensì ad uno scontro continuo e bilaterale. In un simile contesto viene meno l’asimmetria tipica dello stalking, elemento essenziale affinché possa configurarsi il reato.

La Suprema Corte ha quindi chiarito che non ogni relazione tossica o litigiosa integra automaticamente atti persecutori. Il diritto penale non può trasformarsi in uno strumento per “cristallizzare” una sola persona nel ruolo di persecutore quando il rapporto degenerato è in realtà alimentato da entrambe le parti.
Ciò non significa, naturalmente, che ogni conflitto reciproco escluda responsabilità penali. Restano configurabili altri reati, quali minacce, ingiurie ove rilevanti in sede civile, diffamazione, violenza privata o lesioni, a seconda delle condotte concretamente accertate. La pronuncia sottolinea però la necessità di distinguere tra vera persecuzione e conflittualità reciproca.

Particolarmente importante è il richiamo al principio probatorio. Nei procedimenti per stalking assume spesso un ruolo centrale il racconto della persona offesa. La Cassazione invita pertanto i giudici di merito ad analizzare attentamente il comportamento di entrambe le parti, verificando se la presunta vittima abbia in realtà partecipato attivamente all’escalation conflittuale.

Un punto di equilibrio, dunque, tra tutela delle vittime autentiche e garanzie difensive dell’imputato, evitando che il reato di stalking venga esteso oltre i limiti fissati dalla legge.

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