Una decisione destinata a far discutere, ma che conferma un principio già presente nella giurisprudenza italiana: il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto affettivo non dipende esclusivamente dall’esistenza di un matrimonio o di un legame formalizzato. Il Tribunale di Padova ha infatti riconosciuto il diritto al risarcimento non solo alla famiglia “ufficiale” di un operaio morto in un incidente sul lavoro, ma anche all’amante e alla figlia nata dalla relazione extraconiugale.
La vicenda nasce dalla morte di un lavoratore: dopo le condanne penali per omicidio colposo nei confronti dei responsabili della sicurezza, si è aperta la fase civile relativa ai risarcimenti. Nel corso del procedimento è emersa l’esistenza di una seconda relazione stabile, iniziata anni prima, dalla quale era nata una bambina.
Il giudice civile padovano ha riconosciuto alla figlia concepita fuori dal matrimonio un risarcimento di circa 310 mila euro per la perdita del padre biologico, mentre alla donna è stata attribuita una somma vicina agli 80 mila euro per il danno da perdita del rapporto affettivo. La decisione si fonda sull’accertamento di una relazione stabile, continuativa e caratterizzata da una concreta comunanza di vita.
Secondo il tribunale, non conta tanto la qualificazione formale del rapporto, quanto la prova dell’effettività del legame. Dalle risultanze processuali è emerso che l’uomo partecipava attivamente alla vita della figlia, trascorreva vacanze con madre e bambina e contribuiva economicamente al loro mantenimento. Elementi che hanno convinto il giudice circa l’esistenza di un autentico nucleo affettivo parallelo.
La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza italiana, secondo cui il danno parentale può essere riconosciuto a chiunque dimostri un rapporto affettivo stabile e significativo con la vittima. Non è quindi il matrimonio a creare automaticamente il diritto al risarcimento, ma l’intensità concreta della relazione umana. Lo stesso principio, negli anni, è stato applicato anche alle unioni di fatto, ai conviventi e persino ai rapporti familiari non tradizionali.
La scelta che inevitabilmente può generare tensioni morali e familiari, ma che risponde all’esigenza di tutelare chi subisce realmente una perdita emotiva ed esistenziale.
La decisione non “premia” il tradimento coniugale, come qualcuno potrebbe sostenere, bensì riconosce che l’esistenza di una seconda relazione stabile e di una figlia comporta la nascita di diritti autonomi, soprattutto quando vi sia prova concreta di assistenza morale, presenza genitoriale e sostegno economico. In altre parole, il risarcimento non tutela la relazione extraconiugale in sé, ma il danno umano derivante dalla perdita di un rapporto affettivo autentico.












