L’avvocato Simone Labonia ci spiga quale è la posizione giuridica in merito a questo problema sociale.
Il bullismo scolastico rappresenta oggi uno dei fenomeni sociali più preoccupanti nel mondo giovanile. Non si tratta più soltanto di “ragazzate” o di conflitti occasionali tra studenti, ma di comportamenti reiterati di prevaricazione, umiliazione, esclusione o violenza che possono lasciare conseguenze profonde nella vittima, sia sul piano psicologico che sociale.
Il fenomeno assume forme differenti: aggressioni fisiche, insulti, derisioni, minacce, isolamento dal gruppo, diffusione di immagini offensive e persecuzioni online. Proprio il cyberbullismo ha amplificato enormemente il problema, poiché la vittima può essere colpita in qualsiasi momento della giornata e davanti a un pubblico potenzialmente illimitato.
Dal punto di vista giuridico, occorre chiarire un aspetto spesso poco compreso: nell’ordinamento italiano non esiste un autonomo “reato di bullismo”. La legge, infatti, non prevede una specifica fattispecie penale con questo nome. Tuttavia, i comportamenti riconducibili al bullismo possono integrare diversi reati già previsti dal codice penale.
Tra le ipotesi più frequenti vi sono le percosse, le lesioni personali, la minaccia, l’ingiuria nei casi residuali civilistici, la diffamazione, gli atti persecutori, la violenza privata e, nei casi più gravi, persino l’estorsione quando vi siano richieste di denaro o beni sotto intimidazione. Nel contesto digitale possono inoltre configurarsi reati collegati al trattamento illecito di dati personali o alla diffusione non autorizzata di immagini.
Particolare attenzione merita il cyberbullismo. Con la legge n. 71 del 2017 il legislatore ha introdotto strumenti specifici di tutela per i minori vittime di aggressioni online. La normativa consente, ad esempio, di chiedere l’oscuramento o la rimozione di contenuti offensivi dal web e attribuisce un ruolo centrale alla scuola nella prevenzione del fenomeno.
Quando gli autori degli episodi sono minorenni, interviene il Tribunale per i Minorenni, con un approccio che cerca di contemperare finalità educative e responsabilizzazione del giovane. L’età assume infatti un ruolo decisivo: sotto i 14 anni il minore non è imputabile penalmente, mentre dai 14 ai 18 anni può rispondere dei reati commessi se capace di intendere e di volere.
Anche la scuola può avere responsabilità. Gli istituti scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti durante l’orario scolastico e ad adottare misure preventive adeguate. In presenza di omissioni o sottovalutazioni del fenomeno, potrebbe emergere una responsabilità civile per i danni subiti dalla vittima. Il bullismo, dunque, non è soltanto un problema disciplinare interno alle scuole, ma un vero fenomeno sociale che coinvolge famiglie, istituzioni e sistema giudiziario. La repressione penale da sola, però, non basta. Educazione al rispetto, prevenzione, ascolto e supporto psicologico rappresentano strumenti fondamentali per contrastare un fenomeno che può compromettere profondamente la crescita e la serenità dei più giovani.












