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6 Luglio 2026
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Avvocati senza partita Iva, il Consiglio Nazionale Forense: l’iscrizione all’Albo resta valida

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Avvocati senza partita Iva, il Consiglio Nazionale Forense: l’iscrizione all’Albo resta valida

Il CNF chiarisce come sia possibile restare iscritti all’Albo, pur in assenza di Partita IVA.
Con il parere commentato, il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato una questione di notevole interesse pratico per la categoria: un avvocato che abbia chiuso la propria partita IVA può continuare a rimanere iscritto all’Albo professionale?
La risposta fornita dal CNF è affermativa.

Il quesito era stato sottoposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, che chiedeva se la cessazione della partita IVA comportasse automatica mente la perdita dei requisiti necessari per la permanenza nell’Albo oppure se l’iscrizione potesse essere conservata anche in assenza di tale posizione fiscale.

Il CNF ha ricordato che la Legge Professionale Forense (L. 247/2012) non annovera il possesso della partita IVA tra i requisiti espressamente richiesti per l’iscrizione all’Albo.
In particolare, l’articolo 17 della normativa non prevede tale condizione quale presupposto indispensabile per acquisire o mantenere lo status di avvocato iscritto.
Secondo il Consiglio Nazionale Forense, dunque, la partita IVA rappresenta esclusivamente un possibile indice dell’effettivo esercizio dell’attività professionale.
Essa può assumere rilevanza nell’ambito delle verifiche sulla continuità e abitualità dell’esercizio della professione previste dal D.M. n. 47 del 2016, ma non costituisce un requisito autonomo e imprescindibile per la permanenza nell’Albo.

Il parere evidenzia che la posizione IVA è collegata agli obblighi fiscali dell’avvocato ed al dovere deontologico di corretto adempimento tributario sancito dal Codice Deontologico Forense ma che, tuttavia, la semplice chiusura della partita IVA non determina, di per sé, alcuna incompatibilità con l’iscrizione all’Albo, né comporta automaticamente la cancellazione del professionista.
La conclusione è quindi netta: la cessazione della partita IVA non incide sulla permanenza dell’iscrizione all’Albo degli avvocati, pur restando naturalmente fermo il potere degli Ordini professionali di verificare, caso per caso, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa e l’effettività dell’attività professionale svolta.

Il parere assume particolare rilievo in un contesto in cui non sono rari i professionisti che, per ragioni personali o lavorative, sospendono temporaneamente l’esercizio dell’attività autonoma.
Il parere chiarisce così che l’iscrizione all’Albo non dipende dall’esistenza di una partita IVA attiva, evitando che un mero adempimento fiscale venga confuso con un requisito essenziale per l’appartenenza all’Ordine professionale.

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