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24 Luglio 2026
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Cassazione: nuovo figlio non basta per ridurre l’assegno divorzile all’ex coniuge

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Cassazione: nuovo figlio non basta per ridurre l’assegno divorzile all’ex coniuge

La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell’assegno divorzile dovuto all’ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza commentata, confermando un orientamento ormai consolidato: chi chiede la revisione dell’assegno deve dimostrare che il mutamento delle proprie condizioni economiche sia reale, significativo e tale da alterare l’equilibrio patrimoniale esistente al momento del divorzio.

Il caso riguardava un ex marito che aveva fatto istanza per la riduzione dell’assegno, sostenendo che la nascita di un nuovo figlio e i conseguenti maggiori oneri economici avessero inciso sulla propria capacità contributiva. Per la Suprema Corte, tuttavia, tale circostanza non èsufficiente.

La scelta di costituire una nuova famiglia e di assumere ulteriori obblighi di mantenimento non determina automaticamente il diritto a versare meno all’ex coniuge.
I giudici hanno ricordato che, nei procedimenti di revisione dell’assegno divorzile (previsti dall’art. 9 della legge n. 898/1970), grava sul richiedente l’onere di provare non solo il fatto sopravvenuto, ma anche la concreta incidenza negativa di tale evento sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. In altre parole, occorre dimostrare che le nuove spese abbiano realmente compromesso la capacità economica dell’obbligato rispetto al quadro valutato nella sentenza di divorzio.

Il giudice, inoltre, deve procedere a una valutazione complessiva delle condizioni economiche di entrambe le parti. Non è sufficiente allegare un aumento delle uscite, ma è necessario verificare se vi siano anche incrementi di reddito, disponibilità patrimoniali o altre circostanze idonee a compensare i nuovi oneri familiari.

La decisione tutela il principio secondo cui l’assegno divorzile può essere modificato solo in presenza di fatti sopravvenuti che incidano concretamente sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi. La formazione di una nuova famiglia rappresenta certamente un elemento valutabile, ma non costituisce un motivo automatico di riduzione dell’assegno. La prova dell’effettivo peggioramento economico resta indispensabile, evitando che una scelta personale possa tradursi, senza adeguata dimostrazione, in un pregiudizio per il coniuge beneficiario.

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