C’è un caso, nel diritto di famiglia, in cui il giudice si trova davvero con le mani legate: quello del figlio maggiorenne dell’adottante che nega il proprio assenso all’adozione di un maggiorenne. Anche quando quel rifiuto appare frutto di un rapporto familiare deteriorato, di rancori accumulati negli anni o persino di un interesse economico.
A ribadirlo è la Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 297, secondo comma, del codice civile.
La vicenda sottoposta alla Consulta era particolarmente significativa. Un uomo chiedeva di adottare la figlia maggiorenne della propria moglie, con la quale aveva instaurato un rapporto familiare consolidato.
La donna considerava l’adottante come un genitore.
Ad opporsi, però, era il figlio maggiorenne dell’uomo, con il quale i rapporti erano pressoché inesistenti da anni. Il figlio aveva spiegato il proprio dissenso richiamando ragioni economiche e la volontà di tutelare la propria posizione ereditaria. Il Tribunale aveva chiesto alla Corte costituzionale di consentire al giudice di valutare le ragioni del rifiuto, analogamente a quanto già accade per il coniuge non convivente dell’adottante.
La risposta della Consulta è stata netta. Il figlio maggiorenne dell’adottante conserva un potere di veto che non può essere sottoposto a un giudizio di merito da parte del tribunale. Non conta, dunque, che i rapporti con il genitore siano da tempo deteriorati, che non vi sia convivenza o che il rifiuto possa apparire dettato prevalentemente da interessi patrimoniali. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella del figlio.
La ragione sta nella particolare natura del rapporto di filiazione. A differenza del matrimonio, il rapporto tra genitore e figlio non viene meno con la separazione, con la lontananza o con il deterioramento dei rapporti personali. Lo status di figlio permane e con esso permane la posizione giuridicamente tutelata che la legge gli riconosce. Anche se il dissenso appare, sul piano umano, discutibile o addirittura pretestuoso, il giudice non può stabilire che sia “ingiustificato” e procedere ugualmente all’adozione.
La vincolatività del diniego costituisce, secondo la Consulta, una scelta ragionevole del legislatore, finalizzata a evitare che un nuovo vincolo familiare possa aggravare conflitti già esistenti o compromettere definitivamente la coesione della famiglia d’origine.












