Scappare dopo aver provocato un incidente con danni alle persone comporta una conseguenza che non può essere attenuata neppure quando il conducente abbia successivamente intrapreso e concluso positivamente un percorso riparativo.
È il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza commentata, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3, del Codice della strada.
Al centro della vicenda vi era un conducente al quale era stata sospesa la patente per undici mesi dopo la contestazione del reato di fuga previsto dall’articolo 189, comma 6. Il procedimento penale si era poi concluso con l’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
Il conducente aveva quindi chiesto che anche la sospensione della patente fosse ridotta della metà, analogamente a quanto previsto dall’articolo 186, comma 9-bis, per la guida in stato di ebbrezza, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.
La Consulta ha però respinto l’istanza.
La possibilità di dimezzare la sospensione rappresenta infatti un beneficio previsto per una fattispecie diversa e non può essere automaticamente estesa alla fuga dopo un incidente con danni alle persone.
La differenza è sostanziale. Nel reato di cui all’articolo 189, comma 6, l’incidente con danno alle persone e la mancata ottemperanza all’obbligo di fermarsi costituiscono elementi della condotta criminosa. La fuga, sottolinea la Corte, esprime uno «speciale disvalore», perché manifesta la volontà consapevole di sottrarsi alle conseguenze dell’incidente e può ostacolare l’identificazione del conducente, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione della dinamica.
Non è quindi irragionevole, secondo i giudici costituzionali, che il legislatore abbia adottato un trattamento più severo. Il reato di fuga è un delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e richiede il dolo; la guida in stato di ebbrezza, invece, è una contravvenzione e il beneficio del dimezzamento è comunque escluso quando il conducente provochi un incidente.
La Corte ha dunque confermato che il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova può determinare l’estinzione del reato, ma non cancella né riduce automaticamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente prevista per chi fugge dopo un incidente con danni alle persone.
La scelta legislativa, conclude la Consulta, non supera i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità: la condotta di chi, dopo un sinistro potenzialmente lesivo, abbandona il luogo dell’incidente presenta una gravità tale da giustificare che la sospensione della patente resti integralmente applicata.












