Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, con sentenza n. 1267/2026, ha accolto il ricorso presentato dal Raggruppamento temporaneo di imprese formato da “A.P. Turismo di Renzi Pietro” e “Afal Tour di Nikolaychuk Khrystyna”, assistito dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, annullando l’aggiudicazione della gara per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Ascea per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.
La gara era stata indetta dalla Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele”, in qualità di stazione appaltante qualificata, e l’aggiudicazione era stata disposta in favore del CIAV – Consorzio Italiano Autotrasporto Viaggiatori.
Secondo quanto riportato nella pronuncia, il Tar ha ritenuto fondate alcune delle contestazioni sollevate dal raggruppamento ricorrente con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione del punteggio premiale riconosciuto all’originario aggiudicatario. Il Tribunale ha inoltre ritenuto illegittima l’anticipazione dell’esecuzione del contratto disposta dal Comune di Ascea prima dell’aggiudicazione definitiva.
La pronuncia ha avuto successivi effetti sul piano amministrativo. In esecuzione della decisione, la Comunità Montana, con determinazione n. 480 del 1° settembre 2026, e il Comune di Ascea, con determinazione n. 65 dell’8 settembre 2026, hanno disposto l’esclusione del CIAV dalla procedura e l’affidamento del servizio al raggruppamento formato da “A.P. Turismo” e “Afal Tour”, per un importo di 423.419,43 euro oltre Iva.
Al centro del contenzioso, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, vi era la valutazione dei mezzi indicati nell’offerta tecnica e del relativo punteggio.
Il Tar ha esaminato in particolare la questione relativa alla disponibilità e all’idoneità dei mezzi indicati dall’originario aggiudicatario ai fini dell’esecuzione del servizio. Dalla pronuncia emerge che uno dei due autobus indicati risultava già destinato al servizio di trasporto scolastico del Comune di Perdifumo, mentre l’altro risultava destinato al trasporto pubblico urbano nel Comune di Capaccio-Paestum.
Secondo il Tribunale, alla luce della disciplina prevista dalla gara, i mezzi valorizzati ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico dovevano essere concretamente idonei allo svolgimento del servizio e destinati alla sua esecuzione secondo quanto richiesto dalla lex specialis.
«La pronuncia assume un rilievo che trascende il singolo contenzioso. Il Tribunale ha affrontato e risolto una delle questioni interpretative più complesse del diritto dei contratti pubblici, chiarendo i rapporti tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione e criteri premiali dell’offerta tecnica. Ancora più significativa è l’affermazione del principio secondo cui, negli appalti di trasporto scolastico, i mezzi valorizzati ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere realmente idonei e concretamente destinati al servizio già al momento della presentazione dell’offerta», commenta l’avv. Pasquale D’Angiolillo.
Secondo il difensore, «si tratta di un approdo giurisprudenziale di grande importanza, destinato a rafforzare la trasparenza delle gare, la par condicio tra gli operatori economici e la qualità dei servizi resi agli studenti e alle loro famiglie».












