La tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo hanno in Italia un riferimento fondamentale nella legge 14 agosto 1991, n. 281. La norma, ancora oggi alla base del sistema nazionale, stabilisce principi e competenze per la protezione degli animali e per contrastare il fenomeno del randagismo, demandando a Regioni e Comuni un ruolo centrale nell’organizzazione degli interventi sul territorio.
La legge stabilisce innanzitutto che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione e condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l’abbandono. La prevenzione del randagismo passa attraverso un sistema che coinvolge diversi livelli istituzionali, con le Regioni chiamate a organizzare e programmare gli interventi e i Comuni direttamente impegnati nella gestione degli animali presenti sul territorio.
IL RUOLO DEI COMUNI
Per le amministrazioni comunali, uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione dei cani vaganti e randagi. La normativa prevede strutture destinate all’accoglienza e alla custodia degli animali, secondo un’organizzazione che viene definita anche attraverso la legislazione regionale.
In concreto, il sistema prevede la collaborazione tra Comuni e servizi veterinari delle Aziende sanitarie. Le strutture di prima accoglienza, gli interventi sanitari, l’identificazione degli animali e le attività di prevenzione devono essere organizzati nell’ambito delle competenze previste dalla normativa nazionale e regionale. Il Ministero della Salute ricorda infatti che la legge 281/1991 costituisce il riferimento nazionale in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
PREVENIRE È PARTE DELLA LOTTA AL RANDAGISMO
La lotta al randagismo non coincide soltanto con il recupero dei cani che si trovano per strada. Il sistema punta anche sulla prevenzione, sull’identificazione degli animali e sulla loro tracciabilità, oltre che sulle attività veterinarie e sulle campagne di sterilizzazione previste nell’ambito dei programmi regionali e territoriali.
L’obiettivo è ridurre il numero degli animali non identificati e prevenire il fenomeno dell’abbandono e della riproduzione incontrollata. Le modalità operative, tuttavia, possono differire da Regione a Regione, perché alla legge quadro nazionale si affiancano norme regionali che disciplinano concretamente servizi, strutture e procedure.
MICROCHIP E ANAGRAFE
Un ruolo centrale nella prevenzione è svolto dall’identificazione degli animali e dall’anagrafe. Per i cani, l’identificazione attraverso microchip e la registrazione consentono di collegare l’animale al proprietario e di favorirne il rintraccio in caso di smarrimento.
Il sistema di identificazione e registrazione è oggi integrato da disposizioni nazionali e regionali e dalle attività dei servizi veterinari. Le modalità e i termini degli adempimenti possono quindi essere specificati dalla legislazione regionale.
CHI FA COSA
Il contrasto al randagismo coinvolge quindi più soggetti. Alle Regioni spettano funzioni di programmazione e organizzazione del sistema; ai Comuni competono importanti responsabilità nella gestione degli animali vaganti e delle strutture destinate alla loro accoglienza, secondo quanto previsto dalle rispettive normative regionali; ai servizi veterinari delle Asl spettano le attività sanitarie e di controllo previste dalla normativa.
Anche le associazioni animaliste e di volontariato possono svolgere un ruolo nelle attività di tutela e prevenzione, secondo le regole stabilite a livello nazionale e regionale.
NON SOLO RANDAGI
La legge 281/1991 riguarda più in generale la tutela degli animali d’affezione e non soltanto gli animali randagi. Nel tempo il quadro normativo è stato affiancato da ulteriori disposizioni sulla protezione degli animali, sul loro benessere, sull’identificazione e registrazione e sulla responsabilità dei proprietari.
Per questo, quando si verifica un problema sul territorio – da un cane vagante alla presenza di animali non identificati, fino alla gestione delle strutture di ricovero – occorre verificare anche la normativa regionale applicabile e le competenze attribuite ai singoli enti.
La legge quadro resta dunque il punto di riferimento nazionale, ma la sua applicazione concreta passa in larga parte attraverso l’organizzazione regionale e comunale dei servizi. Una distinzione importante anche per i cittadini, che devono sapere a quale amministrazione o servizio rivolgersi in caso di animali vaganti, smarrimenti, situazioni di pericolo o problemi legati al randagismo.












