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31 Maggio 2026
31 Maggio 2026

Eboli: ordinanza vieta palloncini e lanterne volanti per la tutela ambientale

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Eboli: ordinanza vieta palloncini e lanterne volanti per la tutela ambientale

Il Comune di Eboli ha introdotto un divieto assoluto sul rilascio deliberato in volo di palloncini, lanterne cinesi e altri dispositivi aerostatici su tutto il territorio comunale. L’ordinanza sindacale, firmata dal sindaco Avv. Mario Conte, mira a tutelare l’ambiente, il decoro urbano e la pubblica incolumità, ponendo fine alla pratica diffusa di disperdere materiali non recuperabili durante celebrazioni pubbliche e private.

I motivi alla base del divieto: ambiente e sicurezza

La decisione dell’amministrazione comunale nasce dall’attenta analisi degli impatti negativi che questi oggetti, anche se talvolta dichiarati biodegradabili, generano una volta ricaduti al suolo o in acqua. Il provvedimento evidenzia come tali materiali si trasformino in rifiuti difficilmente recuperabili, rappresentando una seria minaccia per la fauna terrestre, marina e avicola. Gli animali, infatti, rischiano l’ingestione, l’intrappolamento e lesioni a causa di questi detriti.

Un aspetto particolarmente critico riguarda le lanterne volanti, considerate una significativa fonte di pericolo per l’innesco di incendi, oltre a costituire un rischio per la sicurezza della circolazione e per l’incolumità generale. L’obiettivo primario dell’ente è promuovere comportamenti più responsabili, prevenendo l’immissione volontaria nell’ambiente di oggetti destinati a ricadere senza controllo.

Cosa prevede l’ordinanza e le sue applicazioni

L’ordinanza vieta esplicitamente il rilascio in volo di diverse tipologie di oggetti, tra cui:

  • Palloncini di qualsiasi materiale (inclusi quelli compostabili)
  • Lanterne cinesi
  • Nastri e fili
  • Coriandoli in plastica

Le restrizioni si applicano indistintamente a ogni genere di evento, sia esso pubblico o privato. L’elenco delle occasioni interessate è ampio e include cerimonie come matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, funerali e commemorazioni, ma anche feste scolastiche, lauree, eventi sportivi, manifestazioni, sagre, spettacoli, inaugurazioni, ricorrenze civili o religiose, eventi promozionali e qualsiasi altra iniziativa che si svolga in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati.

Gli organizzatori e i committenti di tali eventi sono ora obbligati a informare adeguatamente i partecipanti sul divieto, a evitare allestimenti che prevedano voli di palloncini e ad adottare soluzioni alternative che siano ecosostenibili e non impattanti sull’ambiente.

Eccezioni e sanzioni per i trasgressori

Nonostante il divieto generale, il Comune di Eboli ha previsto specifiche deroghe. Sono consentiti i palloncini e i dispositivi che rimangono stabilmente trattenuti al suolo, a strutture fisse o a persone, a condizione che vengano rimossi e smaltiti correttamente al termine del loro utilizzo. Sono inoltre permessi gli addobbi temporanei che non si disperdono nell’ambiente e che vengono opportunamente smaltiti. Infine, sono ammesse le attività esplicitamente autorizzate dalle autorità competenti per motivate esigenze istituzionali, tecniche, scientifiche o di protezione civile.

La violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. La multa può variare da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 500,00 euro, salvo il caso in cui la condotta non costituisca un reato o un illecito di maggiore gravità. Restano inoltre applicabili le sanzioni statali in materia di abbandono incontrollato di rifiuti, con l’obbligo per il trasgressore di provvedere alla rimozione e al recupero dei materiali dispersi.

La vigilanza sull’osservanza delle nuove regole è demandata al Comando di Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine e agli organi di vigilanza ambientale. Il provvedimento è stato già trasmesso alla Prefettura, alla Provincia di Salerno e agli uffici competenti per assicurarne la massima diffusione. Contro l’ordinanza, è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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