Sentenza Tar sui musei non riguarda Paestum, Zuchtriegel è salvo

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Sentenza Tar sui musei non riguarda Paestum, Zuchtriegel è salvo

In poche ore i messaggi di sostegno a Zuchtriegel hanno spinto il ministero dei Beni culturali e turismo guidato da Dario Franceschini, a chiarire che «le sentenze del Tar del Lazio riguardanti la procedura per il conferimento dell’incarico di direttore dei musei autonomi statali non riguardano il Parco Archeologico di Paestum, guidato da Gabriel Zuchtriegel». Lo ha precisato il ministro in una nota. L’unica nomina sospesa al momento in Campania sarebbe quella del direttore del Mann, Giulierini. Dunque la designazione del direttore dell’area di Paestum è salva, e l’archeologo tedesco resta alla guida del parco archeologico che ha prodotto +40% di ingressi e +70% di visitatori, per un totale di 400mila visite in due anni.

I direttori interessati dalla sentenza del tar sono Peter Assmann del Palazzo Ducale di Mantova, Martina Bagnoli delle Gallerie Estensi di Modena, Paolo Giulierini dei Musei Archeologici Nazionali di Napoli, Carmelo Malacrino di Reggio Calabria, Eva Degl’Innocenti di Taranto. In un primo momento anche il nome di Zuchtriegel risultava tra i «bocciati», ma per un vizio di forma il ricorso presentato contro la sua nomina è stato dichiarato inammissibile.

Inammissibile il ricorso, dunque, verso il direttore tedesco. «Va subito rilevata d’ufficio la nullità della notificazione a mezzo posta del (solo) ricorso introduttivo nei confronti del controinteressato Zuchtriegel, effettuata direttamente dal difensore del ricorrente. – si legge nella sentenza – Infatti la relativa cartolina reca la spunta della casella relativa all’irreperibilità del destinatario (cui si sovrappone peraltro una barra diagonale di cancellazione), e la sottoscrizione dell’addetto al recapito. Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile nei confronti del dott. Zuchtriegel; e a tale conclusione non osta il perfezionamento, nei confronti dello stesso, della notifica dei motivi aggiunti, dal momento che questi non riproducono né formalmente né sostanzialmente i motivi del ricorso originario».

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