La sola intestazione della carta ricaricabile non basta a provare che l’imputato sia l’autore della truffa della finta vendita del cellulare online.
Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli V sezione pronunciando l’assoluzione nei confronti di C.C., trentunenne di Salerno, difeso dall’Avv. Nicola Suadoni Secondo i giudici non sussistono elementi di prova a carico dell’imputato che consentano di ritenere raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della riferibilità soggettiva della condotta di truffa posta in essere ai danni della persona offesa per averla indotta, tramite Facebook, ad acquistare un telefono cellulare – mai recapitato – tramite carta Postepay indicata durante la trattativa.
Dagli atti di indagine emergeva, infatti, esclusivamente la titolarità a nome dell’imputato della carta prepagata usata per ricevere il profitto della truffa e l’intestazione dell’utenza telefonica usata per contattare la persona offesa a nome del coimputato.
Per i giudici non appariva provato, senza margini di incertezza, che alla formale intestazione della carta Postepay corrispondesse un’effettiva disponibilità e utilizzo della stessa per scopi fraudolenti da parte dell’imputato.












