La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 45enne di Agropoli, confermando il sequestro preventivo di un intero complesso edilizio a Castellabate. L’uomo era indagato per lottizzazione abusiva, avendo realizzato dieci fabbricati in un’area agricola vincolata, ricadente nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
La sentenza della Terza Sezione penale della Suprema Corte rafforza la tutela del territorio, ribadendo i principi sulla illegalità di tali interventi, soprattutto in aree di pregio paesaggistico e ambientale.
Le contestazioni e l’abuso edilizio
Secondo l’accusa, i proprietari avrebbero trasformato illecitamente un originario lotto agricolo, sul quale già insistevano sei fabbricati. Attraverso una serie di frazionamenti, donazioni e volture di permessi di costruire ritenuti illegittimi, il terreno sarebbe stato suddiviso in più lotti, intestati a componenti del medesimo nucleo familiare.
Su queste nuove porzioni di terreno, situate in una zona agricola speciale E4, soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale e in area sismica, sarebbero stati edificati quattro nuovi manufatti e ampliati i precedenti sei. Tutti gli interventi sono stati eseguiti senza le necessarie autorizzazioni e senza la direzione di un tecnico abilitato, aggravando la violazione delle normative urbanistiche e ambientali.
Il pronunciamento della cassazione sui motivi del ricorso
La Cassazione ha respinto tutti e tre i motivi presentati nel ricorso del 45enne, condannato infine al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le donazioni tra parenti nel reato di lottizzazione
Sul primo motivo, che escludeva le donazioni tra parenti in linea retta dalla fattispecie di lottizzazione abusiva, la Corte ha ribadito la natura permanente, progressiva e a condotta libera del reato. Ha precisato che anche le donazioni possono assumere valore indiziario qualora si inseriscano in un disegno unitario di trasformazione del territorio, mirato alla creazione di nuovi lotti edificabili o all’alterazione dell’assetto preesistente.
Classificazione delle aree e disciplina urbanistica
Per quanto concerne il secondo motivo, relativo alla classificazione dell’area nel Piano del Parco, i giudici hanno ritenuto che la questione involgesse un apprezzamento di fatto, non consentito in sede di legittimità. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che la disciplina urbanistica comunale più restrittiva prevale sempre su quella sovraordinata, qualora garantisca una tutela più elevata dell’assetto territoriale e paesaggistico.
La qualifica agricola dell’indagato
Il terzo motivo, incentrato sulla qualifica agricola dell’indagato, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha motivato che tale eccezione si fondava su una diversa lettura delle risultanze fattuali, preclusa nel giudizio di cassazione in materia di misure cautelari reali.
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