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25 Maggio 2026
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Figli mantenuti da un solo genitore: la Cassazione dice basta. Scatta il diritto al rimborso

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Figli mantenuti da un solo genitore: la Cassazione dice basta. Scatta il diritto al rimborso

La crescita dei figli non può trasformarsi in un peso economico sopportato da un solo genitore: il rimborso delle spese sostenute da un coniuge per mantenere, educare e far crescere i figli quando l’altro genitore si sia sottratto, in tutto o in parte, ai propri obblighi, viene sancita da questa peonuncia.
La Suprema Corte chiarisce che il mantenimento dei figli non si esaurisce nel semplice assegno periodico fissato dal giudice. L’obbligo genitoriale previsto dagli articoli 147 e 316-bis del codice civile impone infatti ad entrambi i genitori di contribuire in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche a tutte le esigenze della prole: alimentazione, istruzione, salute, attività sportive, formazione e sviluppo personale.

Secondo gli Ermellini, quando uno dei due coniugi anticipa integralmente spese necessarie per la crescita dei figli, può chiedere all’altro il rimborso della quota di competenza.

Non si tratta di una liberalità né di una scelta spontanea priva di effetti giuridici, ma dell’adempimento di un obbligo che grava su entrambi i genitori.

La sentenza assume particolare rilievo nei casi di separazione conflittuale, nei quali uno dei genitori sostiene da solo costi scolastici, spese mediche, rette universitarie o attività extrascolastiche. La Cassazione evidenzia che il genitore inadempiente non può sottrarsi al rimborso sostenendo di non aver preventivamente autorizzato le spese, quando queste risultino coerenti con l’interesse del figlio e compatibili con il tenore di vita familiare.

La Corte distingue inoltre tra spese ordinarie e straordinarie. Le prime sono normalmente coperte dall’assegno di mantenimento; le seconde, invece, comprendono esborsi imprevedibili o di particolare entità, come cure mediche specialistiche, tasse universitarie o percorsi formativi specifici. In tali casi il rimborso può essere richiesto anche successivamente, purché il genitore che ha anticipato i costi dimostri la necessità e la congruità delle somme sostenute.

Un altro passaggio centrale della sentenza riguarda il principio di proporzionalità. Il contributo economico non deve essere identico, ma commisurato alle reali disponibilità patrimoniali e reddituali dei genitori. Ciò significa che il coniuge economicamente più forte può essere tenuto a rimborsare una quota maggiore delle spese affrontate per i figli.

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