Tenere un’iguana o altri animali esotici in casa è legale in Italia, ma solo nel rispetto di un quadro normativo complesso che coinvolge norme europee, leggi nazionali, regolamenti CITES e disposizioni regionali. Non esiste un divieto generale alla detenzione di rettili esotici, ma sono previsti vincoli stringenti su provenienza, benessere animale e sicurezza.
Nessun divieto generale, ma regole precise
In Italia la detenzione di animali esotici come iguane, serpenti, gechi o camaleonti non è vietata in sé. Tuttavia, la legge stabilisce che tali animali possano essere detenuti solo se:
non appartengono a specie vietate o invasive, sono stati acquisiti legalmente, rispettano le norme sul benessere animale e la sicurezza.
Il riferimento principale è la normativa CITES (Convenzione di Washington), recepita nell’ordinamento italiano, che regola il commercio internazionale delle specie minacciate, imponendo certificazioni e tracciabilità degli esemplari.
A ciò si aggiunge il Regolamento (UE) 1143/2014 sulle specie invasive, che vieta la detenzione e il commercio di animali considerati pericolosi per l’ecosistema europeo.
Iguane: specie consentita ma regolata
L’iguana verde (Iguana iguana), tra i rettili più diffusi come animale da compagnia, non è vietata in Italia, ma rientra tra le specie che possono essere detenute solo se accompagnate da documentazione regolare di provenienza.
Il commercio è consentito, ma deve rispettare:
certificazione CITES per gli esemplari soggetti a controllo, obblighi veterinari in caso di detenzione professionale o allevamenti, condizioni adeguate di custodia.
Obblighi per i proprietari: benessere e sicurezza
Oltre alla normativa sulla provenienza, il proprietario è tenuto a garantire condizioni adeguate di detenzione. La normativa nazionale e regionale sulla fauna non convenzionale impone infatti che gli animali esotici siano mantenuti in modo tale da garantire:
benessere animale, condizioni igienico-sanitarie adeguate, sicurezza per le persone e per l’ambiente domestico.
Le autorità sanitarie locali (ASL) possono effettuare controlli per verificare il rispetto di tali requisiti.
Le specie vietate e quelle invasive
Non tutti gli animali esotici possono essere detenuti. Sono vietate:
specie inserite nelle liste di pericolosità per l’uomo, specie invasive incluse negli elenchi europei, animali privi di tracciabilità o introdotti illegalmente.
Il Regolamento UE 1143/2014 impone il divieto assoluto per le specie esotiche invasive, che non possono essere né detenute né cedute.
Le novità: formazione obbligatoria dal 2026
Dal 2026 è inoltre previsto un obbligo di formazione per chi detiene o gestisce animali esotici o selvatici, introdotto da un decreto del Ministero della Salute del 2025.
Il provvedimento riguarda proprietari, allevatori e operatori e mira a:
migliorare la gestione degli animali non convenzionali, ridurre rischi sanitari, aumentare la consapevolezza sul benessere animale.
Controlli e responsabilità
Le verifiche sulla detenzione degli animali esotici possono essere effettuate da:
servizi veterinari delle ASL, forze dell’ordine, nuclei specializzati per la tutela ambientale e faunistica.
In caso di irregolarità, sono previste sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, il sequestro dell’animale.












