Il tema è delicato: fino a che punto il rifiuto della vittima puoi impedire l’accesso dell’imputato alla giustizia riparativa? La risposta della Suprema Corte è netta ma non assoluta: il dissenso della persona offesa, da solo, non costituisce una preclusione automatica.
La Cassazione traccia un equilibrio tra due esigenze contrapposte: il rispetto della volontà della vittima e la possibilità per l’imputato di intraprendere un percorso finalizzato alla responsabilizzazione e alla riparazione.
La Suprema Corte conferma un principio importante: il mancato consenso della persona offesa non impedisce, in assoluto, l’accesso alla giustizia riparativa. L’articolo 53 del decreto legislativo n. 150 del 2022 e l’articolo 129-bis del codice di procedura penale consentono infatti che il percorso possa essere realizzato anche attraverso una cosiddetta “vittima surrogata”, cioè una persona offesa da un reato diverso, oppure coinvolgendo i gruppi parentali della vittima originaria.
La ragione è nella stessa finalità dell’istituto: non si tratta soltanto di mettere di fronte vittima e autore del reato, ma di favorire la consapevolezza delle conseguenze della condotta, la responsabilizzazione dell’autore e, quando possibile, la ricomposizione delle conseguenze prodotte dall’illecito.
Ma proprio qui emerge il contrappeso. L’imputato non può limitarsi a chiedere genericamente di accedere alla giustizia riparativa. Quando la vittima rifiuta il percorso, deve spiegare concretamente perché il programma possa essere comunque utile, indicando, ad esempio, la possibilità di un confronto con familiari della persona offesa o con una vittima surrogata.
I punti di vista restano, tuttavia, profondamente diversi.
Da una parte vi è la tutela della vittima, che non può essere trasformata in un soggetto obbligato a incontrare chi le ha provocato un danno. Dall’altra vi è l’idea moderna della pena come occasione di responsabilizzazione, nella quale anche l’autore del reato deve poter compiere un percorso personale di comprensione e riparazione.
La valutazione è dunque equilibrata: la vittima può dire no all’incontro, ma il suo no non cancella in assoluto la giustizia riparativa. L’istituto, però, non può trasformarsi neppure in un diritto astratto dell’imputato: occorre dimostrarne concretamente l’utilità e individuare un percorso realmente praticabile.












