Ci sono diritti che il tempo non può consumare. Tra questi, quello del figlio a conoscere e vedere riconosciuta la propria reale identità biologica. La Cassazione, con la sentenza commentata, ha confermato l’assoluta imprescrittibilità, per il figlio, dell’azione giudiziale di accertamento della paternità.
Il caso specifico riguardava una donna che, ormai cinquantenne, aveva scoperto di non essere figlia biologica dell’uomo indicato come padre. Dopo aver ottenuto l’accertamento della non veridicità di quella paternità, aveva intrapreso l’azione nei confronti del presunto padre biologico. Quest’ultimo aveva tentato di opporsi sostenendo che il trascorrere degli anni avesse creato un legittimo affidamento sul mancato esercizio del diritto.
La Suprema Corte ha respinto l’argomento. L’articolo 270, primo comma, del codice civile stabilisce infatti che l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è imprescrittibile riguardo al figlio. Non può dunque essere applicata la cosiddetta teoria del “ritardo sleale” nell’esercizio di un diritto, né il semplice trascorrere del tempo può trasformarsi in una rinuncia tacita.
Il punto centrale è che non si tratta di una normale pretesa patrimoniale. L’azione è funzionale alla tutela dell’identità personale e biologica, alla corretta collocazione del figlio nella propria famiglia e, più in generale, alla conoscenza della propria storia personale. Un diritto che assume quindi una precisa rilevanza costituzionale.
Il fatto che dall’accertamento della paternità possano derivare conseguenze ereditarie non trasforma automaticamente l’iniziativa del figlio in un abuso del diritto. Gli effetti patrimoniali sono conseguenze ulteriori rispetto alla finalità primaria: accertare la verità della filiazione.
La Corte esclude, pertanto, che il presunto padre possa invocare il tempo trascorso per sottrarsi all’accertamento della verità. E lo fa richiamando un principio particolarmente forte: la responsabilità derivante dalla procreazione non viene cancellata dal trascorrere degli anni.
La pronuncia rappresenta così una netta valutazione di interessi contrapposti: da una parte la stabilità delle situazioni familiari consolidate nel tempo, dall’altra il diritto del figlio alla propria identità biologica. Per la Cassazione, quest’ultimo non può essere sacrificato attraverso un giudizio affidato caso per caso al semplice decorso del tempo. In altre parole, per il figlio la ricerca della propria origine non ha una data di scadenza. Anche quando la verità arriva dopo decenni, il diritto di cercarla rimane integro.












