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30 Ottobre 2026
30 Ottobre 2026

Cantiere sospeso, obblighi di sicurezza sempre attivi: la Cassazione chiarisce le responsabilità del coordinatore

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Cantiere sospeso, obblighi di sicurezza sempre attivi: la Cassazione chiarisce le responsabilità del coordinatore

La sospensione dei lavori non equivale alla sospensione degli obblighi di sicurezza. È il principio ribadito dalla Corte, che richiama l’attenzione sulla responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche quando il cantiere non è operativo.

Il riferimento normativo è il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, l’articolo 92 impone al coordinatore di adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando anche la necessità di aggiornare i piani operativi delle imprese.

La Corte chiarisce che tale obbligo non viene meno quando le lavorazioni sono interrotte. Il cantiere, infatti, continua a esistere come luogo fisico nel qualme possono permanere situazioni di pericolo: strutture provvisionali deteriorate, scavi non protetti, macchinari lasciati in posizione, recinzioni danneggiate o possibili intrusioni di estranei. Anche pioggia, vento e altri agenti atmosferici possono compromettere la stabilità delle opere e delle attrezzature.

Non basta, dunque, constatare che nessun operaio stia lavorando. Occorre valutare i rischi derivanti dalla sospensione e predisporre le misure necessarie a prevenire incidenti, intrusioni e situazioni di pericolo. Il piano di sicurezza deve rimanere uno strumento effettivo, aggiornato alle condizioni reali del cantiere.

La pronuncia distingue inoltre la vigilanza del coordinatore dal controllo puntuale delle singole lavorazioni, affidato alle altre figure della sicurezza. La responsabilità del coordinatore riguarda anche l’organizzazione complessiva e la dimensione statica del cantiere.

Il messaggio è chiaro: la sospensione richiede una verifica specifica dei rischi e un’adeguata gestione delle condizioni che persistono. La tutela dei lavoratori e delle persone che potrebbero accedere al cantiere non può essere subordinata solo alla ripresa delle opere.

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